OBBLIG SCUDO 34 TV emesso 01102006

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SCUDO 34 – Tasso Variabile

Cod. UIC IT000410528/1

e

Foglio informativo in conformita’ al Decreto Legislativo 385 del 01/09/93

Per le Emissioni di Obbligazioni Bancarie c.d. "Plain Vanilla"

Offerta di Obbligazioni della Cassa Rurale Centrofiemme Cavalese BCC

Il presente prospetto non è sottoposto all’approvazione della Consob

Per la spiegazione del significato dei termini tecnico-finanziari contenuti nella presente documentazione si rimanda alla corrispondente voce della Legenda.

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

Denominazione: CASSA RURALE CENTROFIEMME CAVALESE Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa

Sede legale: Piazza Cesare Battisti, 12 38033 CAVALESE TN

E-mail: info@cr-centrofiemme.net

Codice ABI 08057

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4010 5 Iscritta all’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente della prov. di Trento al n. A157606-CAT. CBA

Registro delle imprese di TRENTO n. 0005371

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Capitale sociale 38.986,38 al 31.12.2005

Riserve 17.312.396,27 al 31.12.2005

Conflitto di interesse: le obbligazioni sono emesse dalla stessa Cassa Rurale Centrofiemme-Cavalese BCC, soggetto offerente e collocatore.

II - INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL’EMISSIONE

Art. 1 – Persone Responsabili.

La Cassa Rurale Centrofiemme Cavalese BCC, rappresentata legalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona del p.Ind. Trettel Giovanni, munito dei necessari poteri ai sensi dell’art.40 dello Statuto, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente documento; avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta inoltre che le informazioni contenute nel presente prospetto sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Art.2 - Importo e collocamento del prestito, valore unitario dei titoli, taglio minimo.

Il Prestito Obbligazionario Cassa Rurale Centrofiemme-Cavalese BCC 2006/2009 - Serie SCUDO 34 – Tasso Variabile è emesso per massimi Euro 2.000.000,00 (Duemilioni) ed è costituito da massimi n. 2.000 titoli al portatore del valore unitario di Euro 1.000 (mille) ammessi al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli Spa in regime di dematerializzazione, ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998. Pertanto non potranno essere materialmente emessi. Il taglio minimo sottoscrivibile e negoziabile sarà pari a Euro 10.000. Tagli più elevati del minimo saranno consentiti per importi multipli di Euro 1.000.

Il collocamento si apre il giorno 01/10/2006 e si chiude il giorno 31/12/2006. Il collocamento potrà essere chiuso anticipatamente senza preavviso a discrezione dell’emittente e comunque al raggiungimento del quantitativo massimo di titoli previsto per la presente emissione.

Art. 3 - Prezzo e modalità di emissione e di rimborso dei titoli - Durata del prestito – negoziazione.

Le obbligazioni sono emesse alla pari, per la durata di 30 mesi, che decorrono dal 01/10/2006. Il prestito obbligazionario verrà rimborsato in un’unica soluzione alla scadenza finale il 01/04/2009 ed ogni obbligazione sarà rimborsata alla pari, senza spese.

La Cassa Rurale si riserva la facoltà di negoziare le proprie obbligazioni al di fuori dei mercati regolamentati in contropartita diretta con la clientela, impegnandosi a fornire alla Clientela, ove richiesto, le migliori condizioni di prezzo in acquisto e in vendita e relative quantità.

Art. 4 - Godimento del prestito ed interessi.

Il prestito ha godimento 01/10/2006. Le obbligazioni fruttano un interesse fisso pagabile il 01 aprile ed il 1 ottobre di ogni anno, calcolato sulla base dell’anno civile. Ciascun titolo e’ munito di n. 5 cedole di interessi, scadente dal 01/04/2007 al 01/04/2009. Le obbligazioni cessano di essere fruttifere alla data stabilita per il loro rimborso; le cedole sono infruttifere dopo la data stabilita per il loro pagamento. Per le sottoscrizioni effettuate in data successiva alla data di emissione devono essere corrisposti anche i dietimi maturati dal primo giorno di emissione incluso.

Art. 5 - Regime fiscale.

A norma del D. Lgs.vo 1.4.1996 n. 239 gli interessi sulle obbligazioni, se di pertinenza di persone fisiche o degli altri soggetti di cui all’art. 2 di detto decreto, sono assoggettati, con obbligo di rivalsa, all’imposta sostitutiva del 12,50%. Oltre alle ritenute di legge sono a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa le imposte e tasse che in futuro dovessero colpire il titolo e i relativi interessi.

Art. 6 - Tassi lordi di interesse.

Il tasso lordo di interesse annuale della prima cedola, pagabile il 01/04/2007 e’ del 3,250%. Il tasso lordo d’interesse di ogni cedola successiva alla prima sarà pari all’Euribor medio a 6 mesi su base 360 del mese antecedente quello di inizio del godimento della cedola rilevato sulla stampa specializzata, diminuito di 0,15 punti percentuali.

Nell'ipotesi di mancata pubblicizzazione o di soppressione delle quotazioni ovvero della stessa forma tecnica oggetto di quotazione, nonché nell’ipotesi di revisione sostanziale delle caratteristiche funzionali del parametro prescelto per l'indicizzazione del titolo, la Cassa Rurale si riserva la facoltà di individuare un parametro sostitutivo, anche di diversa natura, che, per caratteristiche di sensitività alle variabili di mercato, si reputi più idoneo a conformarsi all'andamento dell'indice originariamente prescelto.

Art. 7 - Luogo e modalità di rimborso dei titoli e di pagamento delle cedole.

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso l’emittente. Qualora il pagamento degli interessi o del capitale cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 8 - Prescrizione.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono dopo 5 anni dalla data di scadenza delle cedole per quanto riguarda gli interessi, e dopo 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile per quanto riguarda il capitale.

Art. 9 - Servizio dei prestiti.

Il servizio di gestione presso la Cassa Rurale emittente è gratuito, salvo il rimborso delle imposte connesse con lo stesso.

Art. 10 - Varie.

Tutte le comunicazioni dell'emittente agli obbligazionisti, tranne quanto previsto dall'art. 6, sono effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato all’Albo della Cassa Rurale presso la sede e gli sportelli. Il possesso delle obbligazioni comporta l’accettazione di tutte le condizioni del presente regolamento. Per qualsiasi controversia fra gli obbligazionisti e l’Istituto emittente e’ competente il Foro di Cavalese.

Art. 11 - Tassi e rendimenti finanziari: indicazioni a fini di "trasparenza".

Si precisa che per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno civile.

Il tasso annuo lordo nominale d’interesse delle obbligazioni relativamente alla prima cedola e’ pari al 3,250% (netto 2,84375). Il tasso di rendimento effettivo per la prima cedola è pari al 3,276% (netto 2,867%).

Nell’ipotesi di applicare gli ultimi valori assunti dal parametro di riferimento, di cui all’art. 6 del presente regolamento, disponibili alla data del 31/08/2006, pari al 3,280% (tasso medio luglio 2006 Euribor 360 6 mesi), per le cedole aventi decorrenza dal 01/04/2007, il tasso annuo lordo nominale d’interesse delle obbligazioni sarebbe pari al 3,13% (3,280 – 0,15) (netto 2,738%).

Per opportuna informativa si comunica il tasso di riferimento utilizzato per il calcolo delle cedole successive alla prima (Euribor 6 mesi 360 medio rilevato fine mese antecedente data decorrenza cedola) ha avuto negli ultimi 6 mesi il seguente andamento:

gennaio 2006 – 2,646%, febbraio 2006 - 2,716%, marzo 2006 – 2,854%, aprile 2006 – 2,951%, maggio 2006 – 3,053%, giugno 2006 – 3,143%, luglio 3,280.

In relazione ai vigenti obblighi di trasparenza si sottolinea che l’indicizzazione del tasso comporta l’incostanza nel tempo degli interessi da corrispondersi tramite le cedola, in relazione alle oscillazioni del parametro prescelto sui mercati.

Art. 12 – Commissioni e spese.

Non sono previsti oneri aggiuntivi o accessori salvo il recupero di imposte e tasse, presenti e future, alle quali dovessero comunque essere assoggettate le obbligazioni.

III - INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL’OPERAZIONE

Art. 13 – Rischi.

I prestiti obbligazionari emessi dalla Cassa Rurale Centrofiemme Cavalese BCC non sono coperti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Cassa stessa.

I fattori di rischio che possono influire sulla capacità dell’Emittente di adempiere alle obbligazioni sono il rischio di credito ed il rischio di mercato (es. movimenti dei tassi di interesse e delle valute).

Il rischio di credito (solidità patrimoniale e prospettive economiche della società emittente) è connesso all’eventualità che l’Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare le cedole e gli interessi e/o di rimborsare il capitale.

Si precisa in merito che la Cassa è sottoposta alla vigilanza della Banca d’Italia ed in particolare è tenuta al rispetto dei requisiti patrimoniali previsti nelle istruzioni emanate da quest’ultima.

Il rischio di mercato è il rischio derivante dalla variazione del valore di mercato (per effetto di movimenti dei tassi di interessi e delle valute) a cui è esposta la Banca per i suoi strumenti finanziari.

Si precisa che per quanto riguarda la movimentazione dei tassi di interesse la Cassa privilegia le forme indicizzate tanto per la Raccolta quanto per gli Impieghi, garantendo in tal modo il proprio equilibrio finanziario in caso di variazione dei tassi.

Per quanto riguarda i movimenti delle valute si segnala che:

la Cassa non gestisce in proprio liquidità in valute diverse dall’Euro dal momento che eventuali esigenze vengono soddisfatte con il ricorso a Banche Esterne.

Tutti gli impieghi in valuta diversa dall’Euro sono bilanciati da un’operazione di deposito di pari importo e durata a copertura del rischio di oscillazione del cambio.

Non sono presenti strumenti finanziari in divisa diversa dall’Euro nel Portafoglio di proprietà della Cassa né tra le partecipazioni azionarie.

Le fonti di finanziamento in valuta diverse dall’Euro sono limitate ai c/c in valuta (per lo più intestati a soggetti non residenti) che rappresentano una percentuale minima dell’intera raccolta e sono comunque controbilanciati da operazioni attive con corrispondenti (es. c/c e/o depositi attivi gestiti nella medesima valuta).

Si precisa infine che il portafoglio degli strumenti finanziari di proprietà della Cassa è costituito per la maggior parte da titoli a tasso indicizzato e che non sono presenti titoli in divisa diversa dall'Euro (ad eccezione degli strumenti finanziari emessi in Lire italiane).

L’acquisto di titoli non emessi e/o garantiti dallo Stato è consentita previa definizione di un plafond e con limiti di importo per operazione stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito dei poteri delegati al Comitato Esecutivo, alla Direzione ed al Responsabile dell’Ufficio Titoli.

I fattori di rischio sopra indicati sono costantemente monitorati da procedure informatiche e/o dal presidio degli uffici preposti al controllo.

Non sono presenti altre tipologie di rischio derivanti, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, da cause legali promosse contro la Cassa Rurale Centrofiemme Cavalese BCC a seguito di bond in default, anatocismo e revocatoria fallimentare, che possano in qualche modo compromettere la solvibilità dell’emittente.

 

Poiché gli strumenti finanziari non sono trattati su alcun mercato regolamentato, può risultare difficoltoso od impossibile liquidare lo stesso od apprezzarne il valore effettivo. Il prezzo dell’obbligazione può subire variazioni a seguito delle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato. Qualora l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto/sottoscrizione.

 

 

Art. 14 - Garanzie.

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Cassa Rurale. Le obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e pertanto non sono coperte dalla garanzia, a favore dell’emittente, di Fondi di Tutela dei Depositi.

LEGENDA

Obbligazione:

titolo di debito attraverso il quale la banca emittente si impegna a scadenza a rimborsare il capitale raccolto.

Obbligazione "Zero coupon":

titolo senza cedola, il cui rendimento è dato dalla differenza tra prezzo di sottoscrizione e prezzo di rimborso. Il titolo è emesso, infatti, a un prezzo inferiore al nominale, con uno sconto pari al valore attuale del flusso d'interessi figurativi riconosciuti al sottoscrittore (attualizzato sulla base di un tasso fisso predeterminato) ed è rimborsato al valore nominale in un'unica soluzione.

Titolo al portatore:

titolo privo di intestazione. Il possesso del titolo garantisce la titolarità a chi lo detiene ed é sufficiente per l'esercizio dei diritti relativi.

Titolo nominativo:

titolo intestato ad una determinata persona. Solo colui il cui nome è riportato sul titolo è autorizzato a far valere il titolo stesso. Il trasferimento avviene tramite una dichiarazione scritta di cessione del diritto e la consegna.

Regime di dematerializzazione:

procedimento tramite il quale gli strumenti finanziari non sono più rappresentati da certificati di carta, ma da iscrizioni nei conti di una banca o di un altro intermediario finanziario detenuti presso società di gestione accentrata di titoli.

Data di godimento:

giorno a partire dal quale decorrono gli interessi di una obbligazione.

Prezzo "alla pari":

modalità di determinazione del prezzo di sottoscrizione di un titolo caratterizzato dall'uguaglianza tra il valore di emissione e il valore nominale del titolo stesso. Il termine "alla pari" viene usato anche con riferimento al valore di rimborso di un titolo: si dice che un titolo é rimborsato alla pari se il valore di rimborso è pari al valore nominale.

Valore nominale:

valore al quale l'emittente si impegna a rimborsare i titolo alla scadenza ed è l'importo su cui si calcolano gli interessi.

Rischio ("di tasso", "di mercato", "di liquidità"):

rischio di dover accettare una riduzione del prezzo del titolo, a seguito di variazioni dell’andamento dei prezzi dovute, ad esempio, al variare dei tassi di interesse (un aumento dei tassi di mercato comporta una riduzione del valore di mercato di un titolo e viceversa) oppure qualora l’investitore intenda procedere alla vendita prima della scadenza (rischio dovuto alla difficoltà di trovare una controparte disposta a comprare).

Rischio di rimborso anticipato (per i titoli con clausola di rimborso anticipato):

se l’emittente si riserva la facoltà di rimborsare anticipatamente il titolo, il sottoscrittore si potrebbe trovare nelle condizioni di dover accettare il rimborso alla pari del titolo, nel momento in cui esso offre un rendimento superiore a quello corrente sul mercato e, di conseguenza, di non poter reinvestire il capitale rimborsato anticipatamente, per il tempo residuo alla scadenza, allo stesso tasso di rendimento del titolo rimborsato.

Cavalese, 01 settembre 2006

Cassa Rurale Centrofiemme-Cavalese

B.ca di Credito Cooperativo S.C.p.A. a R.L.