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cassette di sicurezza
FOGLIO INFORMATIVO
Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia
Sezione I - Informazioni sulla Banca
Denominazione Cassa Rurale CENTROFIEMME – CAVALESE
Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
sede legale CAVALESE – Piazza C. Battisti, 12
E-mail info@cr-centrofiemme.net
Codice ABI 08057
Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4010 5
Registro delle imprese presso Tribunale di TRENTO n. 1270 – Iscrizione CCIAA/REA n. 5371
Registro delle cooperative della Provincia di Trento n. A157606
Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.
Capitale sociale 38.109,18 al 31.12.2004
Riserve 15.871.750,96 al 31.12 2004
Sezione II Caratteristiche e rischi tipici del servizio
Con questo servizio la banca mette a disposizione del cliente un contenitore (la c.d."cassetta di sicurezza"), del quale la banca garantisce l’integrità, collocato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o di dispositivi di allarme, nel quale il cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.). Il cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite con la banca. Il cliente può tenere informata la banca del valore complessivo dei beni immessi nella cassetta. Il canone relativo alla locazione delle cassette di sicurezza può essere addebitato direttamente sul conto corrente.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
Sezione III – Condizioni economiche dell’operazione
canone annuale in riferimento al formato:
cm altezza larghezza profondità
Tipo 1 8,00 30,00 52,50 € 20,91
Tipo 2 12,00 30,00 52,50 € 31,37
Tipo 3 16,00 30,00 52,50 € 41,82
Tipo 4 24,00 30,00 52,50 € 52,28
Tipo 5 32,00 30,00 52,50 € 62,73
Tipo 6 48,00 30,00 52,50 € 73,19
all’apertura del contratto, imposta di bollo secondo Legge (solo se l’addebito del canone non è regolato in conto corrente)
diritto fisso per ogni contestatario oltre il primo o per ciascun mandatario NESSUNO
spese:
recupero spese postali per avviso pagamento canone NESSUNO
spese per invio comunicazioni NESSUNA
spese per apertura forzata quante reclamate da terzi coinvolti
spese per sostituzione chiave smarrita € 25,00
spese per sostituzione tesserino smarrito NESSUNA
spese in dipendenza di pignoramenti o sequestri operati
contro l’utente quante reclamate da terzi coinvolti
Spese di informativa precontrattuale. NESSUNA
Il canone decorre dal primo giorno di stipula del contratto; in caso di regolamento in conto corrente, viene addebitato il primo giorno lavorativo del mese con valuta primo giorno di calendario del mese.
Sezione VI – Sintesi delle clausole contrattuali.
Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell’attività professionale svolta.
Poteri di rappresentanza - Il cliente ha l’obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di quest’ultimi, hanno effetto trascorso un termine compreso tra 1 e 15 giorni dalla ricezione da parte della banca e ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.
Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo.
Diritto di ritenzione - La banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratizie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.
Compensazione - Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell’ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente.
Modifica delle condizioni economiche - E’ in facoltà della banca modificare le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali.
Reclami - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all’Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all’Ombudsman bancario.
Foro competente - Per ogni controversia concernente l’applicazione e l’interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede centrale della banca o la dipendenza–filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto.
Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Recesso: L’utente può recedere dal contratto in qualunque momento con un preavviso di almeno 1 giorno, da darsi con lettera raccomandata. In mancanza di disdetta, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un periodo di tempo uguale al periodo originariamente stabilito e così ad ogni successiva scadenza.
La Banca può recedere in qualunque momento dal contratto, con preavviso di almeno un mese e con le stesse modalità previste per l’utente.
Risoluzione: al ritardo superiore ad un mese nel pagamento del canone consegue la risoluzione del contratto e la facoltà della banca di procedere all’apertura forzata della cassetta.
Trasferimento della cassetta: la banca ha facoltà di trasportare le cassette di sicurezza in altri locali e comunque di modificare o sostituire l’impianto, dando preavviso di un mese, salvo il caso di urgenza. Se l’utente non si presenta, si farà luogo al trasporto ovvero all’apertura forzata della cassetta, alla presenza di un notaio, al quale la banca fa constatare che, dopo la verifica, l’intero contenuto della cassetta è immesso in altra cassetta e la chiave di spettanza dell’utente viene chiusa in busta sigillata col timbro della banca e con quello del notaio e tenuta a disposizione dell’utente.
Modifica delle condizioni economiche: La banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al rapporto, osservando le disposizioni di legge in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali.
Legenda delle principali nozioni dell’operazione
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Canone onnicomprensivo di locazione |
E’ il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il cliente versa alla banca per l’utilizzo del servizio di cassette di sicurezza. Viene di regola addebitato sul conto corrente del cliente. |
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Massimale assicurativo |
E’ un dato che viene desunto dal valore complessivo dei beni introdotti nella cassetta di sicurezza e che viene dichiarato dal cliente alla banca al momento dell’accensione del rapporto (o durante il suo svolgimento, in caso di variazione del contenuto della cassetta), destinato a coprire il rischio della banca per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivare al cliente dalla sottrazione, dal danneggiamento, o dalla distruzione delle cose contenute nella cassetta. |
Cavalese, 31 dicembre 2005
Cassa Rurale Centrofiemme-Cavalese
B.ca di Credito Cooperativo - Soc. Cooperativa
Credits Cassa Rurale Centrofiemme-Cavalese