conto corrente

 

 

FOGLIO INFORMATIVO

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia

 

CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA

 

Sezione I - Informazioni sulla Banca

Denominazione Cassa Rurale CENTROFIEMME – CAVALESE

Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa

sede legale CAVALESE – Piazza C. Battisti, 12

E-mail info@cr-centrofiemme.net

Codice ABI 08057

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4010 5

Registro delle imprese presso Tribunale di TRENTO n. 1270 – Iscrizione CCIAA/REA n. 5371

Registro delle cooperative della Provincia di Trento n. A157606

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Capitale sociale 38.986,38 al 31.12.2005

Riserve 17.312.396,27 al 31.12 2005

 

 

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici del servizio

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell’estratto conto.

Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

 

 

Sezione III - Condizioni economiche del servizio

Tasso annuo minimo lordo creditore: 1,250%

Tasso annuo massimo debitore per apertura di credito: 15,750%

Tasso annuo massimo debitore per scoperto di conto: 15,750%

Commissione di massimo di scoperto: 0,125% (normale)

0,500% (incaglio o sconfinante)

Tasso annuo massimo di mora: tasso applicato + 5,00 p.ti percentuali

Criteri di capitalizzazione

Conti creditori: trimestrale (se interessi maggiori di 10,00 €uro)

Conti debitori: trimestrale (se interessi maggiori di 10,00 €uro)

Spese tenute conto

Spese annuali: € 30,72

Spese per chiusura conto: NESSUNA

Spese per comunicazioni: NESSUNA

Spese per operazione: € 1,65 massimo. Sono escluse le operazioni

riferite a pagamenti effettuati con carte PagoBancomat

Imposta di bollo sugli estratti conto: nella misura stabilita, tempo per tempo, dall’Amministrazione Finanziaria ed attualmente pari a € 34,20 se persona fisica/ditta individuale o a 73,80 se persone giuridiche

Spese d’informativa precontrattuale: NESSUNA

Assegni:

Costo per ciascun assegno NESSUNO

Valuta sui versamenti:

di contante e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello accreditante: valuta giornata

assegni bancari su piazza: 5 giorni lavorativi

assegni bancari fuori piazza: 5 giorni lavorativi

assegni circolari emessi dal sistema: 2 giorni lavorativi

assegni circolari emessi da altre banche: 2 giorni lavorativi

assegni postali: 5 giorni lavorativi

Valute sui prelevamenti:

mediante assegni bancari: data emissione assegno

mediante carta bancomat: data operazione

 

Bonifici:

Bonifici in partenza:

data di valuta applicata giorno lavorativo antecedente esecuzione bonifico

Commissioni per ordini permanenti: € 1,21

Commissioni per bonifico su altre banche: € 2,00

Commissioni su bonifico qualificato: € 10,00

Penale se bonifico con valuta antergata: € 5,00

Commissioni su bonifico estero no IBAN: € 10,00

Bonifici in arrivo:

data di valuta applicata fissata dall’ordinante (se presente)

giorno lavorativo successivo all’elaborazione

(se non fissata valuta dall’ordinante)

Operazioni in divisa estera:

Le operazioni in divisa estera sono valorizzate al cambio ufficiale del giorno precedente a quello di negoziazione come pubblicato dalla Banca Centrale Europea.

Addebito utenze:

Valuta di addebito: giorno lavorativo precedente

Commissioni su pagamenti RID: € 1,19 se riferito a Leasing, Premi Assicurativi,

Finanziarie ecc.

Commissioni su pagamenti allo sportello: NESSUNA

Termini di stornabilità dei versamenti tramite assegni bancari; assegni circolari; RiBa e RID:

– assegni bancari tratti sulla stessa

dipendenza accreditante: n. giorni 1 lavorativi

– assegni circolari emessi dalla stessa

banca accreditante: n. giorni 1 lavorativi

– altri assegni bancari su piazza (* ): n. giorni 10 lavorativi

– altri assegni bancari fuori piazza (* ): n. giorni 10 lavorativi

– altri assegni circolari: n. giorni 10 lavorativi

– disposizioni domiciliate presso la stessa banca accreditante:

– RiBa: n. giorni 6 lavorativi

– RID: n. giorni 6 lavorativi

– disposizioni domiciliate presso altre banche:

- RiBa: n. giorni 6 lavorativi

- RID: n. giorni 6 lavorativi

Utilizzo in valuta del conto corrente:

valuta di riferimento: Euro

valuta/e utilizzabili: Dollaro USA, Franco Svizzero, Yen Giapponese, Dollaro Australiano

Servizio Bancomat:

Commissioni utilizzo "PagoBancomat" € 8,50

Commissioni per Carta Bancomat "Globo" € 21,60 (annue € 5,40)

(carta con operatività su estero con validità quadriennale)

Spese di blocco tramite nr. verde € 5,23

Spese di blocco per uso scorretto/improprio: € 8,10

costo prelievo bancomat su sportello della BCC: NESSUNO

costo prelievo bancomat su sportelli altre BCC: NESSUNO

costo prelievo bancomat su sportelli altre banche: € 1,72

Importo massimo dei prelievi Bancomat:

giornaliero: € 250,00

mensile: € 1.500,00

Importo massimo dei pagamenti P.O.S.:

giornaliero: € 750,00

mensile: € 750,00

Importo massimo Fast-Pay:

singolo pedaggio: € 60,00

 

Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell’attività professionale svolta.

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela - La banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal cliente, dandone comunicazione in caso di rifiuto.

Il cliente ha la facoltà di revocare l’incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Poteri di rappresentanza - Il Cliente é tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione scritta inviata a mezzo di lettera raccomandata, oppure presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto, e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non inferiore ad un giorno lavorativo e non superiore a 15 giorni lavorativi dalla ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.

Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Revoca e modifica delle facoltà di rappresentanza - quando il conto é intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito per i "Poteri di rappresentanza".

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. In ogni caso però si applica quanto disposto per i "Poteri di rappresentanza".

Addebito di assegni - le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del costo.

Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare in conto gli assegni da lui tratti anche se recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di legge.

Il Cliente é tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta.

Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.

In caso di prelievi e pagamenti effettuati a mezzo carta di pagamento e/o di credito, in conformità alle norme che regolano i corrispondenti servizi, sarà data la priorità a detti addebiti. Qualora, in conseguenza di ciò, le disponibilità in conto divenissero insufficienti, la Banca potrà non provvedere al pagamento degli eventuali assegni che le pervenissero, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo o pagamento ed ancorché di questi ultimi la Banca abbia avuto notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.

In caso di pluralità di conti, la Banca non é tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente.

Diritto di ritenzione, cessione di crediti, garanzie e compensazione - la Banca è investita dei privilegi di legge e ha diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente.

In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze diverse, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. La Banca, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, ha altresì il diritto di valersi della compensazione, ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili o siano espressi in monete differenti, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente.

Se il conto é intestato a più persone la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Recesso dall’apertura di credito ed obbligo di restituzione - le aperture di credito che la Banca ritenesse di concedere al Cliente sono soggette alle seguenti statuizioni:

a) salvo patto contrario, il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;

b) se l'apertura di credito é a tempo determinato, il Cliente é tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte ed ogni altro accessorio, anche senza espressa richiesta della Banca;

c) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a tre giorni. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 2, cod. civ. la Banca ha facoltà di recedere dall’apertura di credito a tempo indeterminato secondo le modalità sopra indicate; nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha facoltà di recedere o di ridurre l’affidamento al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 giorno. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura dell’operazione mediante il pagamento di quanto dovuto;

d) in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso;

e) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite;

f) le norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente.

Addebito e capitalizzazione degli interessi - gli interessi sono riconosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nelle "condizioni economiche", o in quella successivamente modificata.

I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita e indicata nelle "condizioni economiche", portando in conto, con valuta data di regolamento, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura applicabile alla data di riferimento, senza ulteriori capitalizzazioni.

Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati in conto con la valuta stabilita nelle "condizioni economiche"; nel caso di assegni postdatati, la valuta é quella della data di negoziazione.

Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell’articolo precedente per l’ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l’immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno.

Approvazione dell’estratto conto - l'invio degli estratti conto sarà effettuato dalla Banca con cadenza annuale, salvo che sia diversamente richiesto, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ.

Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Cliente.

Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre l’impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell’estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

Nel caso di operazioni disposte dal Cliente con il regolare utilizzo di strumenti elettronici, gli addebiti in conto verranno eseguiti in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature medesime.

Pagamento di assegni e compensazione – Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.

Qualora la banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.

In tali casi, il cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.

Queste disposizioni si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Facoltà di modificare le condizioni economiche - la banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e giuridico-normative applicate al rapporto posto in essere con il cliente, che, in caso di variazioni in senso sfavorevole per il cliente, gli saranno rese note mediante apposita comunicazione, anche impersonale, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 118 e 161, comma 2, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

Entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione il cliente, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

La banca si riserva altresì la facoltà di modificare il tasso, le condizioni economiche e quelle giuridico-normative applicate al rapporto posto in essere con il cliente che riveste la qualità di consumatore, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 1469 bis c.c. cod. civ. e seguenti, ferme restando le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385.

Entro 15 giorni dalla comunicazione di variazione, il consumatore ha diritto di recedere dal rapporto ai sensi del suddetto 3° comma.

Non apposizione della clausola "effettivo" – il Cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all’art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera.

Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.

Non invio degli avvisi di mancata accettazione o mancato pagamento - la Banca è autorizzata a non inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, e si limita a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilità materiale.

Foro competente - nel caso in cui il Cliente non rientri nella definizione di "consumatore" ai sensi dell’art. 1469 bis cod.civ., ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla validità, efficacia, interpretazione o esecuzione del presente contratto e di ogni sua successiva integrazione, sarà di competenza esclusiva del Foro in cui ha sede legale la Banca.

Legenda delle principali nozioni dell’operazione

 

 

Requisiti minimi di accesso

Sono i requisiti ritenuti indispensabili per l’inizio del rapporto

(ad esempio, versamento iniziale, accredito dello stipendio, etc.)

Saldo contabile

Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione

Saldo disponibile

Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata

Commissioni per l'invio estratto conto (ogni invio)

Sono le commissioni per l'invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita.

Spese di liquidazione periodica

Sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze -conteggio periodico degli interessi. Il conteggio avviene con cadenza trimestrale.

Canone fisso/spese forfettarie

Comprende le spese di liquidazione periodica, per invio estratto, per operazioni. Ha periodicità trimestrale

Numero operazioni comprese nel canone/forfait

Indica il numero di operazioni comprese nel canone fisso/forfait.

Spesa singola operazione non compresa nel canone fisso

Spese per ogni scrittura eccedente il forfait o non compresa nel canone

Spese di estinzione c/c

Sono le spese addebitate all'effettiva risoluzione del rapporto di c/c

Spese di documentazione

Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie

Tasso creditore

Tasso nominale annuo con la capitalizzazione trimestrale.

Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.

Valute sui versamenti

Indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi

(evidenziare se giorni fissi o lavorativi per le banche)

Valute sui prelevamenti

Indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi

Disponibilità su versamenti di assegni e delle somme accreditate

Termini di disponibilità (non stornabilità) - salvo casi di forza maggiore- espressi in giorni successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento.

 

 

Cavalese, 20 dicembre 2006

 

 

Cassa Rurale Centrofiemme-Cavalese

Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa