conto corrente estero

FOGLIO INFORMATIVO

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia

CONTO CORRENTE ESTERO

Sezione I - Informazioni sulla Banca

Denominazione Cassa Rurale CENTROFIEMME – CAVALESE

Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa

sede legale CAVALESE – Piazza C. Battisti, 12

E-mail info@cr-centrofiemme.net

Codice ABI 08057

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 4010 5

Registro delle imprese presso Tribunale di TRENTO n. 1270 – Iscrizione CCIAA/REA n. 5371

Registro delle cooperative della Provincia di Trento n. A157606

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Capitale sociale 38.986,38 al 31.12.2005

Riserve 17.312.396,27 al 31.12 2005

 

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici del servizio

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell’estratto conto.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

Sezione III – Condizioni economiche dell’operazione

TASSI .

Tasso Nominale Annuo Creditore : (tassi indicativi per le valute attualmente in uso)

USD 1,50%

AUD 2,50%

Tasso Nominale Annuo Debitore : da definire a seconda della valuta. Massimo attuale 8,50%

Criterio di capitalizzazione: trimestrale

Commissione di Massimo Scoperto :0,125%

SPESE

Spese per Operazione: € 1,00

Spese Liquidazione: € 7,53

Tassa Tenuta Conto Mensile : € 2,85

ALTRE CONDIZIONI

Valute sui Versamenti Valute sui Prelevamenti

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- Contante in valuta gg. 2 lavor. - Assegni tratti su conto:

- Contante,assegni bancari e Circ. di in giornata data emissione

cui Art. 7 Legge n.154/92 - Assegni allo sportello :

- Assegni Esteri gg. 8 Fissi data prelevamento

Commissioni

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- Commissione valutaria: 0,150%

- Commissioni per bonifico: € 2,00

- Commissioni su bonifico no IBAN: € 10,00

In relazione alla quantificazione degli oneri relativi alle condizioni di valuta sopra esposte, si evidenzia che un (1) "giorno fisso di valuta" calcolato su un Capitale di Eur 516,46 al tasso dell’1% equivale a Eur 0,01 (Al fine della quantificazione dell’onere relativo alla singola tipologia indicata, è sufficiente moltiplicare tale onere per il numero dei giorni e per il tasso della valuta presa in considerazione). È richiesta la rifusione dell’imposta di bollo tempo per tempo vigente, nei casi previsti.

In relazione ai vigenti obblighi di trasparenza, si sottolinea che, nel caso di Conto Corrente espresso in Divisa Estera, le operazioni indicate sono soggette al "Rischio" derivante dalle oscillazioni del tasso di cambio.

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La Banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell’attività professionale svolta.

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela - La Banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal Cliente, dandone comunicazione in caso di rifiuto. Il Cliente ha la facoltà di revocare l’incarico conferito alla Banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Poteri di rappresentanza -

Il cliente è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d’affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione scritta inviata a mezzo di lettera raccomandata, oppure presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto, e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non inferiore ad un giorno lavorativo e non superiore a 15 giorni lavorativi dalla ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Revoca e modifica delle facoltà di rappresentanza -

Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni le notifiche e l’invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto

stabilito per i "Poteri di Rappresentanza". Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. In ogni caso di applica quanto disposto per i "Poteri di Rappresentanza".

Addebito di assegni -

Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l’uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del costo. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare in conto gli assegni. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca. In caso di prelievi e pagamenti effettuati a mezzo carta di pagamento e/o di credito, in conformità alle norme che regolano i corrispondenti servizi, sarà data la priorità a detti addebiti. Qualora, in conseguenza di ciò, le disponibilità in conto divenissero insufficienti, la Banca potrà non provvedere al pagamento degli eventuali assegni che le pervenissero, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo o pagamento ed ancorché di questi ultimi la Banca abbia avuto notizia successivamente al ricevimento o tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente.

Diritto di ritenzione, cessione di crediti, garanzie e compensazione -

La Banca è investita dei privilegi di legge e ha diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze diverse, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. La Banca, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’ art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, ha altresì il diritto di valersi della compensazione, ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili o siano espressi in monete differenti, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente. Se il conto è intestato a più persone la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell’intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Recesso dall’apertura di credito ed obbligo di restituzione -

a) salvo patto contrario, il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;

b) se l’apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali interessi, spese, imposte ed ogni altro accessorio, anche senza espressa richiesta della Banca;

c) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata un preavviso non inferiore a 3 giorni. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 2, cod.civ. la Banca ha facoltà di recedere dalla apertura di credito a tempo indeterminato secondo le modalità sopra indicate; nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha facoltà di recedere o di ridurre l’affidamento al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 giorno. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura della operazione mediante il pagamento di quanto dovuto;

d) in ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso;

e) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite;

f) le norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente.

Addebito e capitalizzazione degli interessi -

Gli interessi sono riconosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nelle "condizioni economiche", o in quella successivamente modificata. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita e indicata nelle "condizioni economiche", portando in conto, con valuta data di regolamento, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura applicabile alla data di riferimento, senza ulteriori capitalizzazioni. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati in conto con la valuta stabilita nelle "condizioni economiche"; nel caso di assegni postdatati, la valuta è quella della data di negoziazione. Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell’articolo precedente per l’ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l’immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno.

Approvazione dell’estratto conto -

L’invio degli estratti conto sarà effettuato dalla Banca con cadenza trimestrale,salvo che sia diversamente richiesto, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art.1713 c.c.. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Cliente. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre l’impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell’estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. Nel caso di operazioni disposte dal Cliente con il regolare utilizzo di strumenti elettronici, gli addebiti in conto verranno eseguiti in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature medesime.

Pagamento di assegni e compensazione -

Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell’intervenuta compensazione. In tali casi, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all’intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui questa ultima abbia fatto venire meno la disponibilità. Queste disposizioni si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Facoltà di modificare le condizioni economiche -

La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e giuridico-normative applicate al rapporto posto in essere con il Cliente, che, in caso di variazioni in senso sfavorevole per il Cliente, gli saranno rese note mediante apposita comunicazione, anche impersonale, nel rispetto di quanto previsto dagli art.118 e 161,comma 2, del Decreto leg.1 settembre 1993, n.385 e delle relative disposizioni di attuazione. Entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione il Cliente, ai sensi dell’art. 118,comma 3, del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. La Banca si riserva la facoltà di modificare il tasso, le condizioni economiche e quelle giuridico-normative applicate al rapporto posto in essere con il Cliente che riveste la qualità di consumatore, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 1469 bis c.c. cod. civ. e seguenti,

ferme restando le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385. Entro 15 giorni dalla comunicazione il consumatore ha diritto di recedere dal rapporto ai sensi del suddetto comma 3.

Non apposizione della clausola "effettivo" -

Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola ‘effettivo’ di cui all’ art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.

Non invio degli avvisi di mancata accettazione o mancato pagamento -

La Banca è autorizzata a non inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, e si limita a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilità materiale.

Foro competente -

Nel caso in cui il Cliente non rientri nella definizione di consumatore ai sensi dell’art.1469 bis cod. civ., ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla validità, efficacia, interpretazione o esecuzione del presente contratto e di ogni sua successiva integrazione, sarà di competenza esclusiva del Foro in cui ha sede legale la Banca.

 

LEGENDA

Consumatore

cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

Tasso debitore

corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a questo ultimo dalla banca stessa.

Tasso creditore

tasso nominale annuo con la capitalizzazione specificata. Tasso effettivo tiene conto della periodicità della capitalizzazione.

Tasso di mora

tasso al quale sono calcolati gli interessi dovuti alla banca in caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente.

Commissione di massimo scoperto

Commissione percentuale applicata dalla banca sulla massima esposizione raggiunta dal cliente nel periodo assunto come termine per la capitalizzazione degli interessi maturati sui saldi debitori.

Valuta

data di inizio decorrenza degli interessi.

Bonifico

è l’ordine di pagamento a favore di un terzo (creditore-beneficiario), che il debitore (ordinante) dispone alla banca.

Bonifico transfrontaliero

operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro dell’Unione Europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in uno Stato membro; l’ordinante e il beneficiario di un’operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere.

RIBa

incassi di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore.

RID

incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore.

Carta di credito

carta di pagamento che consente al titolare di effettuare acquisti di beni e servizi o prelievi di contante senza dar luogo all’addebito immediato delle somme spese o prelevate.

Carta di debito

carta di pagamento che consente al titolare di effettuare acquisti di beni e servizi su terminali installati presso esercizi commerciali e prelievi di contante presso sportelli automatici con addebito automatico sul conto corrente bancario ad essa collegato.

Cavalese, 26 giugno 2006