crediti di firma

 

FOGLIO INFORMATIVO

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia

CREDITI DI FIRMA

 

Sezione I - Informazioni sulla Banca

Denominazione Cassa Rurale CENTROFIEMME – CAVALESE

Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa

sede legale CAVALESE – Piazza C. Battisti, 12

E-mail info@cr-centrofiemme.net

Codice ABI 08057

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4010 5

Registro delle imprese presso Tribunale di TRENTO n. 1270 – Iscrizione CCIAA/REA n. 5371

Registro delle cooperative della Provincia di Trento n. A157606

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Capitale sociale 38.109,18 al 31.12.2004

Riserve 15.871.750,96 al 31.12 2004

 

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Il credito di firma è il contratto con cui la banca garantisce il pagamento di un debito di un cliente (affidato) nei confronti di un soggetto terzo (creditore).

Il cliente è tenuto a rimborsare alla banca quanto da questa pagato in esecuzione del contratto. Se la garanzia è "a prima richiesta", la banca può adempiere l’obbligazione nei confronti del terzo, nonostante eventuali opposizioni da parte del cliente, e rivalersi su quest’ultimo per il pagamento effettuato.

A titolo esemplificativo, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l’obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma. Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l’obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell’ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell’interesse di un proprio cliente.

Principali rischi (generici e specifici)

 

 

Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione

Spese di istruttoria: NESSUNA

Commissione annuale: 1,20%

Commissione "una tantum" per fideiussione IVA 2,00%

Imposta di bollo: nella misura stabilita, tempo per tempo, dall’Amministrazione Finanziaria

Spese di informativa precontrattuale: NESSUNA

 

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali.

La banca assume l'obbligo di pagare al terzo creditore l'importo da questi indicato come dovutogli dal cliente affidato.

Il cliente ha l'obbligo:

Inoltre:

 

 

Legenda delle principali nozioni del servizio

Avallo

Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.

Fideiussione

Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.

Clausola di pagamento "a prima richiesta", "senza eccezioni" o altra analoga

Con tale clausola si intende attribuire al terzo creditore una sicurezza di rimborso sostanzialmente equivalente a quella propria del deposito cauzionale, determinando una sorta di automatismo nella soddisfazione del proprio credito (contratto autonomo di garanzia).

Clausola di pagamento "semplice"

Con tale clausola si intende attribuire al contratto una funzione prettamente fideiussoria, ovvero di garanzia dell’esatto e puntuale adempimento dell’obbligazione indicata nel contratto stesso ed assunta dal cliente affidato, escludendo ogni funzione indennitaria tipica, invece, della polizza assicurativa.

Spese di istruttoria

Sono le spese per le indagini e l’analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di fido.

Interesse di mora

Rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.

 

 

Cavalese, 31 dicembre 2005

 

 

Cassa Rurale Centrofiemme-Cavalese

Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa