deposito titoli

 

 

 

FOGLIO INFORMATIVO

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia

DEPOSITO E CUSTODIA TITOLI NONCHE’ SERVIZI DI INVESTIMENTO

Sezione I - Informazioni sulla Banca

Denominazione Cassa Rurale CENTROFIEMME – CAVALESE

Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa

sede legale CAVALESE – Piazza C. Battisti, 12

E-mail info@cr-centrofiemme.net

Codice ABI 08057

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4010 5

Registro delle imprese presso Tribunale di TRENTO n. 1270 – Iscrizione CCIAA/REA n. 5371

Registro delle cooperative della Provincia di Trento n. A157606

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Capitale sociale 38.109,18 al 31.12.2004

Riserve 15.871.750,96 al 31.12 2004

 

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

In base a tale contratto la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l’incasso delle cedole, l’incasso degli interessi e dei dividenti, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello stesso svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositi autorizzati.

Principali rischi tipici

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

 

 

Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione

DIRITTI DI CUSTODIA (per ogni semestre o frazione)

Commissione massima per i titoli di Stato: 0,100% con minimo € 5,40 massimo € 10,00

Commissione massima per gli altri titoli: 0,100% con minimo € 5,40 massimo € 21,60

 

COMMISSIONI RACCOLTA ORDINI:

Azioni 0,700% con minimo di € 7,75

Covered Warrant/ Warrant 0,500% con minimo di € 7,75

Obbligazioni 0,250% con minimo di € 5,40

Altri mercati esteri- Azioni 0,350% con minimo di € 45,00

BOT NESSUNA

SPESE DI NEGOZIAZIONE:

Eseguito NESSUNA

SPESE OPERAZIONE DI GESTIONE:

Giro titoli fra polizze NESSUNA

Ritiro Titoli NESSUNA

Trasferimento AD altro Istituto € 10,80

Trasferimento DA altro Istituto NESSUNA – salvo recupero spese

eventualmente reclamate

SPESE SU RIMBORSI:

Stacco cedole € 1,05

Stacco dividendi € 1,05

Rimborso titoli NESSUNA

VALUTE

Addebito diritti di custodia e spese di

gestione e di amministrazione: ultimo giorno lavorativo del semestre solare;

Pagamento cedole titoli italiani ed esteri data scadenza cedole

Pagamento dividendi su titoli azionari

soggetti ad emissione di mod. RAD: giorno dell’operazione

non soggetti a mod. RAD: giorno dell’operazione

Rimborso titoli scaduti o estratti

titoli italiani ed esteri : in giornata (se non lavorativo il primo giorno

lavorativo seguente)

ALTRE SPESE

Spese per ritiro titoli cartacei: NESSUNA

Spese inerenti singole operazioni svolte per Titoli di Stato acquisiti in asta – nessuna;

Spese inerenti singole operazioni per titoli acquisiti sul mercato secondario: come reclamate

Rimborso spese sostenute e/o reclamate: nella misura di quanto sostenuto e/o reclamato

Spese per comunicazioni alla clientela: NESSUNA

Spese di informativa precontrattuale: NESSUNA

Imposta di bollo sugli estratti conto: nella misura stabilita, tempo per tempo, dall’Amministrazione Finanziaria.

 

 

 

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell’attività professionale svolta.

Inadempimento del Cliente - Il Cliente è tenuto a corrispondere i diritti di custodia, le commissioni e le spese indicate previste dal contratto. Le commissioni di mediazione sono dovute indipendentemente dalla conclusione dell’operazione. Sono inoltre a carico del Cliente gli eventuali oneri fiscali, le spese che la banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli (anche se non ripetibili nei confronti di chi ha li ha promossi) e le spese relative ad attività compiute dalla banca in ottemperanza a richieste formulate da Autorità giudiziarie o tributarie riguardanti il presente rapporto. In caso di inadempimento, la Banca intima il cliente, tramite lettera raccomandata, al pagamento entro un termine compreso tra 1 e 15 giorni. In caso di mora del Cliente, la Banca, fermi i diritti di cui agli artt. 2756 e 2761 cod. civ., può realizzare anche direttamente un adeguato quantitativo dei titoli depositati, soddisfandosi sul ricavo netto della vendita e tenendo il residuo a disposizione del Cliente.

Approvazione tacita della documentazione delle operazioni eseguite – la Banca invia al Cliente semestralmente una posizione dei titoli in deposito. Trascorsi 60 giorni dall’invio senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intenderà senz'altro riconosciuta esatta ed approvata. Salvo diverso accordo, per ogni operazione eseguita la Banca invierà al Cliente, entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine di negoziazione o di ricevuta conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso, apposita documentazione contenente le informazioni di cui al Regolamento CONSOB vigente. In caso di collocamento, tale documentazione sarà inviata al Cliente entro il settimo giorno lavorativo successivo alla conclusione dell’operazione.

La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla banca entro 60 giorni dalla data di spedizione della documentazione stessa.

Sudeposito – la Banca è autorizzata a subdepositare i titoli presso la Monte Titoli S.p.A.,, ai sensi e per gli effetti della legge 19 giugno 1986, n. 289 e successive modifiche. In relazione ai titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie tramite il subdepositario aderente e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi della Monte Titoli S.p.A.. La banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche presso organismi diversi dalla Monte Titoli S.p.A., che ne permettano comunque la custodia e l’amministrazione accentrata (Banca d'Italia o altri enti); detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidare la materiale custodia a terzi.

Qualora i titoli presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla loro regolarità - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità.

Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo, la banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente contratto.

Facoltà di non eseguire singoli ordini – la Banca, nello svolgimento delle attività riguardanti i servizi di negoziazione in conto proprio e in conto terzi, di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio. E’ in facoltà della Banca non trasmettere o non eseguire l'ordine, dandone pronta comunicazione al Cliente. Un volta conferito l'incarico, il Cliente può revocarlo fino a quando esso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità di quest'ultima.

Revoca, modifica, rinuncia e cessazione delle facoltà di rappresentanza – il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentarle devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la sua modifica deve essere fatta da tutti.

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione scritta inviata a mezzo di lettera raccomandata, oppure presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto, e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non inferiore ad un giorno lavorativo e non superiore a 15 giorni lavorativi dalla ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositati e pubblicati ai sensi di legge, o comunque diffusi al pubblico.

Sarà in ogni caso onere del Cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica al proprio rappresentante.

Le altre cause di cessazione della rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa; ove il rapporto sia intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari.

Cointestazione - quando il rapporto è intestato a più persone, le disposizioni alla banca sono impartite, salva diversa pattuizione, da ciascun cointestatario separatamente. Tale modalità può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può essere effettuata anche da uno solo di essi, che avrà l'onere di darne comunicazione agli altri. Le comunicazioni, in mancanza di specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari con efficacia nei confronti di tutti.

I cointestatari rispondono in solido per tutte le obbligazioni verso la banca, anche dipendenti da atto o fatto di uno solo di loro.

Recesso dal contratto - il contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà ai sensi dell'art. 1727 cod. civ. , dando un preavviso non inferiore a tre giorni, da darsi con lettera raccomandata.

Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

Modifica delle condizioni economiche - la Banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni economiche applicate al rapporto rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Cliente, la normativa vigente in tema di trasparenza bancaria.

Foro competente – il rapporto è regolato dalla legge italiana. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro nella cui giurisdizione è ubicata la sede della banca; la presente disposizione si applica ai soli correntisti che non rivestano la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2, cod. Civ.. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore, il Foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

 

 

 

 

 

 

Legenda delle principali nozioni del servizio

 

Spese chiusura deposito titoli

E’ la spesa relativa all'effettiva chiusura del deposito

Spese accredito dividendi-cedole

Commissione per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi

Spese consegna titoli allo sportello

Commissioni per il servizio di consegna materiale dei titoli allo sportello

Spese rimborso titoli estratti o scaduti

Commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza

Commissione trasferimento per codice titolo

Commissione calcolata per singolo codice di titolo

Commissione di trasferimento per dossier

Commissione calcolata per ogni dossier trasferito

 

 

 

Cavalese, 31 dicembre 2005

 

 

Cassa Rurale Centrofiemme-Cavalese

B.ca di Credito Cooperativo S.C.p.A. a R.L.