incassi e pagamenti

FOGLIO INFORMATIVO

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia

SERVIZIO INCASSI E PAGAMENTI

Sezione I - Informazioni sulla Banca

Denominazione Cassa Rurale CENTROFIEMME – CAVALESE

Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa

sede legale CAVALESE – Piazza C. Battisti, 12

E-mail info@cr-centrofiemme.net

Codice ABI 08057

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4010 5

Registro delle imprese presso Tribunale di TRENTO n. 1270 – Iscrizione CCIAA/REA n. 5371

Registro delle cooperative della Provincia di Trento n. A157606

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Capitale sociale 38.986,38 al 31.12.2005

Riserve 17.312.396,27 al 31.12 2005

 

 

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici del servizio

Il servizio consente al correntista di:

 

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

 

Sezione III - Condizioni economiche del servizio

Spese per operazione: se addebitata in conto € 1,65

c/c con convenzione c.to Pensione e/o Stipendio nessuna spesa

Valuta sui versamenti:

di contante e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello accreditante: valuta giornata

assegni bancari su piazza: 5 giorni lavorativi

assegni bancari fuori piazza: 5 giorni lavorativi

assegni circolari emessi dal sistema: 2 giorni lavorativi

assegni circolari emessi da altre banche: 2 giorni lavorativi

assegni postali: 5 giorni lavorativi

Valute sui prelevamenti:

mediante assegni bancari: data emissione assegno

mediante carta bancomat: data operazione

costo prelievo bancomat su sportello della BCC: NESSUNO

costo prelievo bancomat su sportelli altre BCC: NESSUNO

costo prelievo bancomat su sportelli altre banche: € 1,76

 

Bonifici:

Bonifici in partenza:

data di valuta applicata giorno lavorativo antecedente esecuzione bonifico

Commissioni per ordini permanenti: € 1,21

Commissioni per bonifico su altre banche: € 2,00

Commissioni su bonifico qualificato: € 10,00

Penale se bonifico con valuta antergata: € 5,00

Commissioni su bonifico estero no IBAN: € 10,00

Bonifici in arrivo:

data di valuta applicata fissata dall’ordinante (se presente)

giorno lavorativo successivo all’elaborazione

(se non fissata valuta dall’ordinante)

Addebito utenze:

Valuta di addebito: giorno lavorativo precedente

Commissioni su pagamenti RID: € 1,21

(se riferito a Leasing, Premi Assicurativi, Finanziarie ecc.)

Commissioni su pagamenti allo sportello:

bollette € 0,83

Bollettino Freccia € 1,05

Pagamento imposte/RAV NESSUNA

Varie:

Commissioni su assegni propri impagati € 5,39

Termini di stornabilità dei versamenti tramite assegni bancari; assegni circolari; RiBa e RID:

– assegni bancari tratti sulla stessa

dipendenza accreditante: n. giorni 1 lavorativi

– assegni circolari emessi dalla stessa

banca accreditante: n. giorni 1 lavorativi

– altri assegni bancari su piazza (* ): n. giorni 10 lavorativi

– altri assegni bancari fuori piazza (* ): n. giorni 10 lavorativi

– altri assegni circolari: n. giorni 10 lavorativi

– disposizioni domiciliate presso la stessa banca accreditante:

– RiBa: n. giorni 6 lavorativi

– RID: n. giorni 6 lavorativi

– disposizioni domiciliate presso altre banche:

- RiBa: n. giorni 6 lavorativi

- RID: n. giorni 6 lavorativi

Operazioni in valuta:

Le operazioni in divisa estera sono valorizzate al cambio ufficiale del giorno precedente a quello di negoziazione come pubblicato dalla Banca Centrale Europea.

valuta di riferimento: Euro

valuta/e utilizzabili: Dollaro USA, Franco Svizzero, Yen Giapponese, Dollaro Australiano

Spese d’informativa precontrattuale: NESSUNA

 

Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell’attività professionale svolta.

Oggetto e limiti del servizio di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni: per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull'estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari.

Sono in ogni caso a carico del cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla banca, tra le quali vanno incluse quelle dipendenti da:

- indicazioni erronee, non precise o insufficienti specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;

- casi di forza maggiore, impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.

Qualora il cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili presso l'Istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clausola "incasso tramite" e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.

La banca ha titolo per rivalersi sul cliente di tutte le spese per la regolarizzazione nel bollo dei titoli, ove la banca stessa vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate.

Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli: la banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilità materiale.

Effetti cambiari recanti clausola senza spese o altra equivalente: per gli effetti cambiari, la banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, sia essa firmata o meno.

Nel caso di effetti con clausole "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, non firmata a termini di legge, la banca ha la facoltà di non far levare il protesto.

Ordini di proroga di scadenza effetti: nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l'effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la banca non provvederà, stante il divieto di cui all'art. 9 della Legge n. 349 del 1973, a far elevare protesto.

Pagamento mediante assegni: nel caso di effetti pagabili mediante assegni di banca, la banca incaricata dell'incasso si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.

 

Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni:

La presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti ed assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, è eseguita dalla banca - direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non - con applicazione delle presenti disposizioni, ad esclusione di quanto previsto per gli "ordini di proroga di scadenza effetti".

Fermo restando quanto previsto nel caso di versamento in conto di assegni, effetti ed altri titoli in Conto corrente bancario, il cliente è tenuto a rimborsare la banca, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, se - per fatto o circostanza non imputabile alla banca stessa a norma degli articoli precedenti - la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge; gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; la banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

Facoltà di modificare le condizioni economiche - la banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e giuridico-normative applicate al rapporto posto in essere con il cliente, che, in caso di variazioni in senso sfavorevole per il cliente, gli saranno rese note mediante apposita comunicazione, anche impersonale, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 118 e 161, comma 2, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

Entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione il cliente, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

La banca si riserva altresì la facoltà di modificare il tasso, le condizioni economiche e quelle giuridico-normative applicate al rapporto posto in essere con il cliente che riveste la qualità di consumatore, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 1469 bis c.c. cod. civ. e seguenti, ferme restando le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385.

Entro 15 giorni dalla comunicazione di variazione, il consumatore ha diritto di recedere dal rapporto ai sensi del suddetto 3° comma.

 

 

 

 

Legenda delle principali nozioni dell’operazione

 

 

Assegni/effetti sbf

Assegni/effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato

Assegni/Effetti al dopo incasso

Assegni/effetti per i quali il correntista riceve l’accredito successivamente all'effettivo incasso

Richieste di esito

Richieste di esito su assegni/effetti inviati all’incasso

RID commerciale-utenze-veloce

Incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore

RiBa

Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore

MAV

Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque sportello bancario o postale, utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla banca del creditore

Bollettino bancario "Freccia"

Servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore un modulo standard di bollettino bancario precompilato, di utilizzarlo per effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario

Bonifici ordinari Italia con ordine ripetitivo (da e per paesi UE in €)

Ordine di pagamento disposto a favore di un terzo con ordine ripetitivo

Bonifici con valuta antergata

Bonifico con valuta da riconoscere al beneficiario precedente alla data di accredito dei fondi alla banca destinataria

Bonifici da/per l'estero in divisa estera

Bonifici da e per l'estero espressi in valuta diversa da quella corrente

Bonifici con coordinate bancarie del beneficiario mancanti (IBAN) e del BIC della banca destinataria

Bonifici disposti senza l’indicazione o con indicazione errata dei codici di riferimento del beneficiario e della banca destinataria

In questo caso la banca può addebitare al cliente commissioni supplementari stabilite dalla normativa vigente.

Tasso di cambio (fonte di riferimento)

Indica la fonte di riferimento del tasso di cambio (ad esempio, listino cambi presso la filiale)

Assegni/effetti sbf

Assegni/effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato

Assegni/Effetti al dopo incasso

Assegni/effetti per i quali il correntista riceve l’accredito successivamente all'effettivo incasso

 

 

 

Cavalese, 26 giugno 2006

 

Cassa Rurale Centrofiemme-Cavalese

Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa