libretto estero

FOGLIO INFORMATIVO

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca dòItalia

DEPOSITO A RISPARMIO ESTERO

Sezione I - Informazioni sulla Banca

Denominazione Cassa Rurale CENTROFIEMME – CAVALESE

Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa

sede legale CAVALESE – Piazza C. Battisti, 12

E-mail info@cr-centrofiemme.net

Codice ABI 08057

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 4010 5

Registro delle imprese presso Tribunale di TRENTO n. 1270 – Iscrizione CCIAA/REA n. 5371

Registro delle cooperative della Provincia di Trento n. A157606

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Capitale sociale 38.109,18 al 31.12.2004

Riserve 15.871.750,96 al 31.12 2004

Sezione II Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione

Struttura e funzione economica

Si tratta di operazione mediante la quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero) ovvero alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato). La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l’esibizione del libretto di risparmio (nominativo o al portatore), sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.

Come detto, al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere nominativo o al portatore e che presenta le caratteristiche di seguito illustrate.

LIBRETTI NOMINATIVI

Titolari del diritto esercitabile con il libretto sono le persone fisiche o giuridiche, identificate nominativamente, a cui è intestato il libretto.

I prelevamenti possono essere effettuati solo dall’intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato.

L’ammontare del deposito non ha limiti.

È compreso tra i depositi che danno diritto al rimborso del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Il limite del rimborso è pari complessivamente a €103.291,38.

LIBRETTI AL PORTATORE

Titolare del diritto esercitabile con il libretto è il possessore del libretto stesso che può anche essere intestato a persone fisiche o giuridiche, o diversamente contrassegnato; l’eventuale intestazione è irrilevante ai fini dei prelievi.

Qualunque possessore del libretto può prelevare le somme depositate.

L’ammontare del deposito non può superare il valore di € 12.500,00.

È escluso dal rimborso da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Principali rischi tipici

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

 

Sezione III – Condizioni economiche dell’operazione

.

TASSI

Tasso Nominale Annuo Creditore : (per le principali divise attualmente in uso)

USD 2,00%

CHF 0,01%

GBP 2,00%

CAD 1,00%

ZAR 3,20%

Criterio di capitalizzazione: annuale

SPESE

Imposta di bollo all’apertura come da normativa di volta in volta vigente.

ALTRE CONDIZIONI

Valute sui Versamenti Valute sui Prelevamenti

--------------------- -----------------------

- Contante in valuta gg. 2 lavor. - Assegni tratti su conto:

- Contante,assegni bancari e Circ. di in giornata data emissione

cui Art. 7 Legge n.154/92 - Assegni allo sportello :

- Assegni Esteri gg. 8 Fissi data prelevamento

Commissioni

---------------------

- Commissione valutaria: 0,150%

In relazione alla quantificazione degli oneri relativi alle condizioni di valuta sopra esposte, si evidenzia che un (1) "giorno fisso di valuta" calcolato su un Capitale di Eur 516,46 al tasso dell'1% equivale a Eur 0,01 (Al fine della quantificazione dell'onere relativo alla singola tipologia indicata, e' sufficiente moltiplicare tale onere per il numero dei giorni e per il tasso della valuta presa in considerazione). E' richiesta la rifusione dell'imposta di bollo tempo per tempo vigente, nei casi previsti.

.

In relazione ai vigenti obblighi di trasparenza, si sottolinea che, nel caso di Deposito a Risparmio espresso in Divisa Estera, le operazioni indicate sono soggette al "Rischio" derivante dalle oscillazioni del tasso di cambio.

 

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali

.

- La banca e' tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

- Se il libretto e' nominativo i versamenti e i prelievi vengono fatti dall'intestatario o dal suo legittimo rappresentante. Il libretto nominativo può essere intestato a più persone. Salvo patto contrario, ciascuna di esse ha diritto di operare separatamente, nonché di estinguere il rapporto, con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari, anche in caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno di essi. La Banca esige il concorso di tutti i contestatari quando uno di essi le abbia fatto opposizione scritta. In caso di morte di uno dei cointestatari, agli eredi spetta singolarmente la facoltà di opposizione e congiuntamente tra loro il diritto al rimborso. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari devono essere nominate per iscritto da tutti. La revoca della facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica della facoltà deve essere effettuata da tutti.

- Se il libretto e' al portatore, il possesso del medesimo comporta l'accettazione delle norme contrattuali relative.

- La banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al rapporto, osservando le disposizioni di legge in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali.

.

Normativa antiriciclaggio

.

L'art. 1, comma 1, della legge n. 197/1991 vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire e' complessivamente superiore a 12.500,00 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati (banche, Poste Italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica, SIM, SGR, SICAV, imprese di assicurazione, agenti di cambio, società fiduciarie, società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi). Alle infrazioni di tale disposizione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito. Presso gli sportelli della scrivente Banca in quanto intermediario abilitato e' possibile effettuare il trasferimento nel rispetto della normativa citata.

L'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 197/1991 prevede che il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a euro 12.500,00 o controvalore. Il D.Lgs. 20.2.2004, n. 56 ha previsto l'ulteriore obbligo che i libretti al portatore con saldo superiore a euro 12.500,00 o controvalore devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005. La violazione di tali disposizioni per un importo fino a euro 250.000,00 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20 per cento del saldo del libretto. La violazione il cui importo sia superiore a euro 250.000,00 e'punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo del libretto.

 

 

LEGENDA

Tasso creditore

tasso nominale annuo con la capitalizzazione specificata. Tasso effettivo tiene conto della periodicità della capitalizzazione.

Valuta

data di inizio decorrenza degli interessi.

Cavalese, 10 aprile 2006

 

Cassa Rurale Centrofiemme-Cavalese

Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa