mondorate

FOGLIO INFORMATIVO

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia

MUTUO CHIROGRAFARIO / MONDO A RATE

 

Sezione I - Informazioni sulla Banca

Cassa Rurale CENTROFIEMME - CAVALESE Banca di Credito Cooperativo s.c.r.l.

sede legale CAVALESE – Piazza C. Battisti, 12

E-mail info@cr-centrofiemme.net

Codice ABI 08057

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4010 5

Registro delle imprese presso Tribunale di TRENTO n. 1270 – Iscrizione CCIAA/REA n. 5371

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Capitale sociale 38.109,18 al 31.12.2004

Riserve 15.871.750,96 al 31.12 2004

 

Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione

 

Struttura e funzione economica del mutuo chirografario

Con il contratto di prestito personale una somma viene erogata dalla banca al cliente, che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento di regola a tasso fisso ed a rate costanti a scadenze concordate. Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

Può ricorrere, sotto forma di adesione o altra forma di stipula, una polizza assicurativa, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, perdita impiego, infortunio e invalidità. Possono altresì ricorrere altre forme di polizza assicurativa quali, ad esempio, RC auto, danni a terzi, danni all’abitazione, etc.

L’eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato.

 

Principali rischi, di carattere generico o specifico, connessi con il mutuo chirografario

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

  • impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il prestito finalizzato sia a tasso fisso;
  • il tasso minimo praticabile è il tasso minimo a carico del debitore. Nel caso in cui l’indicizzazione del mutuo determinasse un tasso nominale annuo (T.A.N.) inferiore al tasso minimo praticabile, il T.A.N. applicato sarà comunque pari al tasso minimo praticabile;
  • nel caso di mutuo chirografario a tasso indicizzato, cioè agganciato all’andamento di determinati parametri (es. Euribor) variabili nel corso del tempo, nel corso del rapporto può verificarsi un aumento del valore del parametro preso a riferimento con conseguente aggravio dell’impegno finanziario richiesto al cliente;
  • possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza;
  • nel caso di mutuo chirografario erogato in valuta estera può individuarsi in capo al cliente, oltre al predetto "rischio di tasso", un "rischio di cambio" determinato dalla normale incidenza della congiuntura di mercato sulla divisa presa a riferimento; potrebbe cioè verificarsi, nel corso del rapporto, un apprezzamento della valuta estera prescelta per il finanziamento rispetto alla valuta nazionale con un conseguente aggravio di oneri per il cliente in relazione al rimborso del prestito;
  • variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) se contrattualmente previsto;
  • la Banca potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto con il preavviso indicato nelle "clausole particolari".

Si rammenta che nei confronti di clienti che rivestono la qualità di consumatori trova applicazione la normativa sul "credito al consumo".

 

Sezione III – Condizioni economiche dell’operazione

Tasso annuo nominale

Tasso di interesse massimo applicabile (T.A.N)

Massimo 7,50% se socio

Massimo 8,50% se non socio

Tasso per interessi di mora

Tasso in vigore al momento della mora, maggiorato di 2 punti percentuali.

Indicatore sintetico di costo (I.S.C.)

Misura dell’I.S.C.

7,76337% indicativo rilevato su ipotesi di piano di ammortamento di mutuo di 10.000 € per 5 anni al tasso iniziale del 7,50%

8,84014% indicativo rilevato su ipotesi di piano di ammortamento di mutuo di 10.000 € per 5 anni al tasso iniziale del 8,50%

Per il calcolo dell’I.S.C. del presente foglio informativo si fa riferimento all’anno civile

Durata del contratto

Numero di mesi/anni (compresivi di preammortamento e ammortamento)

Massimo 5 anni

Importo massimo finanziabile:

€ 20.000,00

Spese accessorie e commissioni

Spese di istruttoria (incluse spese di perizia tecnica e comm. Liquidazione mutuo)

Non applicate

Commissione di incasso rata

Non applicate

Imposta di registro e di bollo

Nella misura tempo per tempo prevista

Rimborso dell’imposta sostitutiva ex art. 15 dpr 601/73

Secondo la normativa vigente

Spese per la comunicazione periodica ex art. 119 d.lgs. 385/93

NESSUNA

Spese per consegna informazione precontrattuale

Non applicate

Spese per rilascio certificazione interessi

Non applicate

Spese per ricerca e copia documentazione

€ 8,00 per singolo documento

Rimborso anticipato

 

Commissioni per estinzione anticipata del mutuo

Nessuna penale

 

Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali.

 

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell’attività professionale svolta.

 

Diritto di ritenzione - La banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratizie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.

 

Compensazione - Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell’ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente.

 

Facoltà di variare le condizioni economiche - la Banca si riserva la facoltà di modificare il tasso (ove non indicizzato) e le condizioni economiche applicate al mutuo rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al mutuatario, la normativa vigente in materia di trasparenza bancaria.

 

Capitalizzazione di interessi - sulle somme dovute e non pagate alle relative scadenze, come in caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, il mutuatario, senza necessità di costituzione in mora, sarà tenuto a corrispondere l'interesse di mora, nella misura indicata , dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del pagamento.

 

Facoltà per la banca di recedere dal contratto (solo se approvato dal cliente) - la Banca potrà recedere in qualsiasi momento dal presente contratto con il preavviso indicato nelle "clausole particolari".

 

Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine - in determinate ipotesi (ad es. il cliente non provvede al puntuale pagamento anche di una sola rata di rimborso) la banca ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. e, conseguentemente, di pretendere l’immediato pagamento di tutto quanto dovuto. In questi casi, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca, senza necessità di alcuna formalità, l’interesse di mora nella misura annua determinata in contratto, dal giorno della scadenza fino a quello dell’effettivo pagamento..

La banca potrà esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. ed in particolare, a titolo esemplificativo, quando il mutuatario o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la banca o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali

 

Recupero di spese e di oneri tributari - sono a carico del mutuatario le spese o gli oneri tributari connessi al contratto, le spese che la banca dovesse sostenere per il recupero del proprio credito e comunque in conseguenza dell'inadempimento del mutuatario, nonché le spese relative ad attività compiute dalla banca in ottemperanza a richieste formulate da Autorità giudiziarie o tributarie riguardanti il mutuatario.

 

Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate - Le somme erogate sono tempestivamente messe a disposizione del cliente mediante versamento sul conto corrente a lui intestato/cointestato oppure mediante consegna del relativo importo al medesimo.

 

Rimborso - Il mutuo chirografario deve essere rimborsato - nel corso della durata convenuta -ratealmente, secondo il piano di ammortamento concordato tra la banca ed il cliente. Il pagamento delle singole rate e degli eventuali accessori deve avvenire con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al cliente oppure presso gli sportelli della banca.

Senza necessità di alcuna formalità, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca, sull’importo non pagato alle relative scadenze, l’interesse di mora nella misura annua determinata in contratto, dal giorno della scadenza fino a quello dell’effettivo pagamento.

 

Estinzione anticipata del finanziamento – Con il consenso della banca, il cliente può, in qualsiasi momento, esercitare la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo alla banca medesima il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento del recesso. Inoltre la banca ha la facoltà di esigere un compenso calcolato sul capitale residuo.

 

LEGENDA:

Nel presente foglio informativo, i termini di seguito elencati hanno i significati rispettivamente indicati.

Ammortamento: è il piano di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.

Rata: pagamento che il cliente effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell’importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il mutuo.

Interesse di mora: rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.

Spese di istruttoria: spese per le indagini e l’analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e la forma di finanziamento più opportuna.

Spese di perizia: spese per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia.

Tasso di ingresso: tasso sul periodo di preammortamento, cioè per il periodo che va dal momento di erogazione del mutuo all'inizio dell'ammortamento dello stesso

Tasso fisso: tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento

Tasso variabile: tasso di interesse che varia in relazione all'andamento del mercato monetario.

Parametro di indicizzazione (in caso di tasso indicizzato): indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all’uopo indicate.

Preammortamento: periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi

Tasso Misto: Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile a scadenze determinate e a condizioni specificamente indicate nel contratto.

Indicatore sintetico di costo (ISC) o, per il credito al consumo, TAEG: è un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull’ammontare del prestito concesso.

Nel calcolo dell'ISC o TAEG sono ricompresi:

-il rimborso del capitale;

\-il pagamento degli interessi;

-le spese di istruttoria;

-di revisione del finanziamento;

-di apertura e chiusura della pratica di credito;

-le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate(se stabilite dal creditore);

-il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l'ottenimento del credito);

-ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.

 

Cavalese, 26 agosto 2005

Cassa Rurale Centrofiemme-Cavalese

B.ca di Credito Cooperativo S.C.p.A. a R.L.