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mutuo chirografario con contribuzione agevolata
FOGLIO INFORMATIVO
Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia
MUTUO IPOTECARIO CON CONTRIBUZIONE AGEVOLATA
AI SENSI DELLA L.P. 13.11.1992, N. 21 (tasso indicizzato o fisso)
Sezione I - Informazioni sulla Banca
Denominazione Cassa Rurale CENTROFIEMME – CAVALESE
Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
sede legale CAVALESE – Piazza C. Battisti, 12
E-mail info@cr-centrofiemme.net
Codice ABI 08057
Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4010 5
Registro delle imprese presso Tribunale di TRENTO n. 1270 – Iscrizione CCIAA/REA n. 5371
Registro delle cooperative della Provincia di Trento n. A157606
Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.
Capitale sociale 38.109,18 al 31.12.2004
Riserve 15.871.750,96 al 31.12 2004
Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione
Struttura e funzione economica del mutuo ipotecario agevolato
Con il contratto di mutuo ipotecario una somma viene erogata dalla banca al cliente, che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento a scadenze semestrali, corrispondendo alla banca un tasso di interesse fisso o variabile.
A garanzia del rimborso del mutuo secondo il piano di ammortamento concordato, il cliente o un terzo concedono ipoteca su beni immobili.
Il finanziamento prevede la contribuzione agevolata dell’ente pubblico, e dev’essere destinato alla casa di abitazione, per operazioni di:
Il mutuo è regolato ai sensi della Legge Provinciale 13/11/92, n° 21 e s.m. e relative norme di attuazione previste dalla Delibera della Giunta Provinciale dd. 29/3/93, n° 3998 e s.m. ed è altresì regolato dalle disposizioni contenute nella Convenzione vigente stipulata tra la Provincia Autonoma di Trento e la Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine – BCC Nord Est S.p.a., anche in nome e per conto delle Casse Rurali sue associate, concernente le condizioni che regolano i mutui da erogare ai sensi della normativa in materia di edilizia abitativa agevolata.
Il mutuo è assoggettato all’imposta sostitutiva di cui al D.P.R. n. 601/1973, in quanto di durata oltre i 18 mesi. Non è prevista, per la Banca, la facoltà di sciogliere anticipatamente il contratto mediante recesso "ad nutum", in quanto tale clausola è incompatibile con la presenza di contribuzione agevolata dell’ente pubblico.
Il debitore ha facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo con un preavviso contrattualmente specificato. In tal caso può essere richiesto dalla banca – se previsto in contratto – un compenso onnicomprensivo. Il rimborso anticipato comporta la perdita del contributo agevolato dell’ente pubblico, fatti salvi i soli contributi già erogati alla data di estinzione del rapporto.
Principali rischi, di carattere generico o specifico, connessi con il mutuo ipotecario
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
Sezione III – Condizioni economiche dell’operazione
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Durata |
Massimo 25 anni |
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Acquisto e Costruzione Risparmio casa per nubendi e giovani coppie |
durata max 15 anni
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Acquisto e risanamento |
durata max 15 anni
durata max 25 anni |
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Risanamento |
durata max 15 anni d’importo non superiore al 40% della spesa ammessa. |
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Tasso nominale annuo debitore |
Tasso contrattuale: concordato fra banca e cliente Il tasso di interesse per la prima semestralità, in caso di mutui a tasso variabile, ovvero per tutta la durata del mutuo, in caso di mutui a tasso fisso, non può essere superiore al tasso di riferimento determinato dal ministero del tesoro per le operazioni di credito agevolato per il settore edilizio vigente alla data di stipula del contratto. Indicizzazione tasso: Per i mutui stipulati dopo il 31.12.2000, con variabilità parametrata all'EURIBOR 6M/360. Il tasso di interesse è aggiornato semestralmente con variazioni assolute in aumento o in diminuzione pari a quelle intervenute – tra semestre e semestre – con riferimento al parametro EURIBOR scadenza 6 mesi, tasso 360 relativo alla media dei mesi di gennaio e febbraio per la rata a scadere il 30 (trenta) giugno e alla media dei mesi di luglio e agosto per la rata a scadere il 31 (trentun) dicembre con arrotondamento allo 0,05 superiore. La variabilità del tasso è rilevata e conteggiata a partire dalla seconda semestralità di ammortamento. Le quote in linea capitale permangono per tutta la durata del mutuo quelle indicate nel piano di ammortamento allegato al contratto definitivo di mutuo. Tasso agevolato iniziale: differenza fra il tasso complessivo e abbattimento P.A.T. con un minimo dello 1,5%. Fatto salvo il rispetto del tasso minimo a carico del mutuatario, l'incidenza percentuale della rata a carico P.A.T. rimane invariata per tutta la durata del mutuo Contributo P.A.T.: abbattimento tasso con percentuali stabilite dal Provvedimento di Concessione dei benefici relativi alle agevolazioni (stabilito con delibera del Comprensorio o dei Comuni di Trento o di Rovereto) applicate al tasso di riferimento ministeriale in vigore al momento delle stipula del contratto. |
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I rapporti finanziari relativi alla concessione ed alla regolazione dei contributi pubblici provinciali relativi alle operazioni di mutuo di cui sopra sono regolati da apposita convenzione stipulata dalla CCCRT anche in rappresentanza delle CR trentine con la P.A.T.. Le operazioni di mutuo sono stipulate in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata. |
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Interessi |
tasso fisso 4,600% annuo tasso iniziale variabile 4,600% annuo aggiornato periodicamente ai sensi di quanto previsto alla clausola e) delle clausole particolari; N.B. Il tasso di interesse viene abbattuto con contribuzione pubblica. |
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Tasso per interessi di mora |
Pari al tasso contrattuale in vigore al momento della mora più 2 (due) punti percentuali. |
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Per il calcolo degli interessi, si fa riferimento all'anno civile |
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Rate: |
semestrali 30/6 - 31/12, con preammortamento per la prima frazione di semestre |
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Spese per la comunicazione periodica ex art. 119 d.lgs. 385/93: |
nessuna |
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Spese istruttoria pratica: |
Nessuna spesa (come previsto dalla Convenzione stipulata tra CCCRT e la P.A.T.) |
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Imposta sostitutiva per operazione a valere sul D.P.R. 601: |
0,25% |
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Rimborso spese per consegna informazione precontrattuale: |
nessuna |
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Commissione per estinzione anticipata: |
nessuna |
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Spese per comunicazione annuale ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza: |
nessuna |
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Spese per avviso scadenza rata: |
nessuna |
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Commissione di liquidazione: |
€ 103,29 |
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Spese per pagamento rata |
€ 1,32 |
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Indicatore sintetico di costo (ISC): |
6,730% calcolato su capitale figurativo di 1.000€ |
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Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali.
Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell’attività professionale svolta.
Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate – Al momento della conclusione del contratto, le somme erogate vengono costituite in deposito cauzionale presso la banca, a garanzia del buon fine delle formalità ipotecarie che assistono l’operazione, nonché a garanzia dell’adempimento dell’obbligo di assicurare l’immobile ipotecato contro gli eventi dannosi specificati nel contratto. Dopo l’iscrizione dell’ipoteca e previa produzione della polizza assicurativa, la somma erogata entra nella piena disponibilità del cliente.
Estinzione anticipata - Il Cliente ha diritto di estinguere anticipatamente il mutuo in qualsiasi momento, con un preavviso specificato nel contratto, corrispondendo alla Cassa il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati nonché il compenso forfettario eventualmente indicato nel contratto. Qualora non sia possibile desumere dal piano di ammortamento l'importo del capitale residuo, per il calcolo del medesimo si applicano i criteri di cui alle disposizioni in materia di trasparenza bancaria di tempo in tempo vigenti. L’esercizio della facoltà di rimborso anticipato del capitale mutuato comporterà la perdita del diritto alla corresponsione del contributo agevolato salvaguardando i soli contributi erogati sino alla data di estinzione con i vincoli e le sanzioni eventualmente previsti dalla legge.
Preammortamento – Se è stato pattuito un periodo di preammortamento, che non può avere durata superiore ai sei mesi (art. 8, 1° comma, della Convenzione), per esso il cliente pagherà i soli interessi con le modalità indicate nel contratto, e comunque non oltre la scadenza della prima rata di ammortamento.
Resta inteso, peraltro, che la determinazione degli interessi di preammortamento viene effettuata in modo che il tasso a carico del Cliente non possa risultare inferiore al tasso minimo posto dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata.
Nel caso di mancato rispetto dell’onere minimo di preammortamento ammissibile ai contributi, l’intero ammontare degli interessi maturati risulterà a carico del solo Cliente.
Ammortamento – il mutuo ipotecario deve essere rimborsato - nel corso della durata convenuta – con rate consecutive semestrali, secondo il piano di ammortamento concordato tra la banca medesima ed il cliente.
Le rate successive alla prima avranno scadenza il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno e comprenderanno ciascuna l’interesse del semestre e la quota di ammortamento occorrente per il graduale rimborso del capitale entro la durata prevista.
Le rate di ammortamento sono addebitate dalla Banca al Cliente alla data di scadenza, senza necessità di previa comunicazione scritta, mediante addebito sul conto corrente intestato o cointestato, al netto dei relativi contributi. La Banca può addebitare le rate di ammortamento senza detrazione del contributo e accredita quest’ultimo al Cliente solo dopo la sua effettiva erogazione, ogni qual volta si verifichino situazioni che possano far venire meno la certezza della regolare corresponsione del contributo.
L’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata oppure in caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, produce interessi dal giorno della scadenza fino a quello del pagamento.
Qualora i contributi dell’ente pubblico venissero accreditati alla Banca con valuta posteriore alla rispettiva scadenza, quest’ultima si riserva di richiedere ai mutuatari la corresponsione degli interessi contrattuali di mora sull’importo di detti contributi e per il corrispondente ritardo nella valuta di accredito.
In caso di sospensione, decadenza, revoca o riduzione del contributo, oppure di ritardo nel pagamento del medesimo da parte dell’Ente Pubblico, il Cliente sarà obbligato al versamento della quota corrispondente, con l’aggiunta degli eventuali interessi contrattuali per ritardato pagamento.
La Banca, anche nell’interesse del Cliente, potrà rifiutare pagamenti offerti da terzi, quando da ciò derivi la surroga nel credito della Banca.
Le obbligazioni del Cliente sono solidali e indivisibili per i suoi aventi causa.
Tasso – In caso di mutuo a tasso variabile, nell'ipotesi di mancata rilevazione o elaborazione, di soppressione delle quotazioni, nonché di revisione sostanziale delle caratteristiche funzionali del parametro indicato, il Cliente accorda specificamente alla Banca la facoltà di individuare un parametro sostitutivo che consenta di rapportare le condizioni del mutuo all'andamento del mercato bancario e creditizio.
Il tasso di interesse, per la prima semestralità, in caso di mutuo a tasso variabile, ovvero per tutta la durata del mutuo, in caso di mutui a tasso fisso, non può essere superiore al tasso di riferimento determinato dal Ministero del Tesoro per le operazioni di credito agevolato per il settore edilizio vigente alla data di stipula del presente contratto salvo specifica autorizzazione del Dirigente del Servizio Edilizia Abitativa della Provincia Autonoma di Trento tenuto conto delle condizioni di mercato.
Ai sensi della normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata il tasso di interesse applicato può essere abbattuto, anche in modo differenziato, secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Provinciale.
L’erogazione dei relativi contributi è disposta per quote variabili (costanti, in caso di mutuo a tasso fisso) direttamente alla Banca tramite la Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine – BCC Nord Est S.p.a., determinata per la prima semestralità con le modalità previste dalla legge e, per le successive (se a tasso variabile), in modo da mantenere costante, nei singoli anni, l’incidenza percentuale del contributo sulla rata d’ammortamento semestrale complessiva determinata al momento della stipulazione del contratto.
Resta peraltro inteso che il tasso a carico del Cliente - verificato semestralmente e con riferimento all’intero periodo di ammortamento - non potrà comunque essere inferiore a quello stabilito dalla normativa in materia di edilizia abitativa agevolata comportando tale prescrizione di legge l’eventuale adeguamento automatico della rata a carico del beneficiario, in modo che il limite minimo prefissato risulti rispettato.
La Banca è autorizzata a procedere alle variazioni del tasso di interesse da effettuarsi come sopra, senza obbligo alcuno di preavviso al Cliente.
Nel caso in cui, in presenza di specifici requisiti previsti dalla legge, la variazione del tasso comporti un aumento della quota semestrale a carico del Cliente superiore al 25% rispetto all’entità iniziale, è previsto a favore del beneficiario, su richiesta dello stesso e a decorrere dalla rata successiva alla data della richiesta medesima, stante il rispetto dei requisiti reddituali previsti, un contributo integrativo a copertura del costo per la parte eccedente il suddetto 25%. In tal caso, la Banca si impegna a informare il Cliente - di norma in occasione della comunicazione del tasso applicabile per il semestre - il quale è tenuto a presentare in tempo utile la documentazione richiesta, pena la decadenza del diritto all’integrazione del contributo per la rata in scadenza.
Rinegoziazione - le parti dichiarano di consentire - e il Cliente si impegna all’adempimento degli obblighi ivi previsti - l’eventuale rinegoziazione del mutuo nei casi e con le modalità stabiliti dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione.
Ipoteca - A garanzia del totale pagamento di tutto quanto dovuto alla banca in dipendenza del mutuo, viene concessa ipoteca, da parte del cliente o di un terzo datore di ipoteca, su immobili liberi da vincoli o pesi pregiudizievoli.
Il Cliente e il datore di ipoteca si impegnano a comunicare alla Banca, a mezzo raccomandata, entro sessanta giorni, il trasferimento della proprietà degli immobili ipotecati nonché la costituzione sugli stessi di altri diritti reali.
Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine. - Potrà essere dichiarata la risoluzione del contratto qualora il Cliente non provvedesse al puntuale pagamento anche di una rata di rimborso, se il valore della garanzia prestata risultasse significativamente diminuito, e qualora il garante non mantenesse gli immobili ipotecati con la dovuta diligenza.
La Banca potrà esigere immediatamente il proprio credito nelle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c. e, a titolo esemplificativo, quando il Cliente o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziarie, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la Banca, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali.
La Banca sarà comunque disponibile ad esaminare, soluzioni meno gravose per il Cliente (ad esempio, integrazione o sostituzione di garanzie, modifiche del piano di ammortamento).
Assicurazione – il cliente, l’eventuale terzo datore di ipoteca e i loro aventi causa sono obbligati, per tutta la durata del mutuo ipotecario, ad assicurare e mantenere assicurato l’immobile concesso in garanzia contro i danni da incendio, caduta del fulmine e scoppio, presso compagnia di gradimento della banca, per un importo ritenuto equo. Copia della polizza e della relativa appendice di vincolo a favore della banca devono essere consegnate alla stessa.
Qualora si verifichi taluno degli eventi coperti dall’assicurazione, il cliente, l’eventuale terzo datore di ipoteca e i loro aventi causa devono informarne la banca entro cinque giorni.
Le somme che la compagnia di assicurazione è tenuta a versare alla banca per indennità di perdita o di deterioramento sono vincolate a garanzia di tutto quanto dovuto dal cliente in dipendenza del mutuo.
In caso di inadempimento degli obbligati, la Banca potrà provvedere all’assicurazione ed al pagamento dei premi in luogo ed a spese degli stessi, salvo il diritto di risolvere il mutuo.
Modifica delle condizioni economiche – la Banca si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, gli oneri e condizioni di natura economica e, in caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, rispetterà rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di trasparenza bancaria. A termini di Convenzione il tasso contrattuale e il parametro di indicizzazione non sono modificabili da parte della Banca.
Reclami - per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all’Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all’Ombudsman bancario.
Legenda delle principali nozioni dell’operazione
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Ammortamento |
è il piano di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto. |
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Preammortamento |
è il periodo di ammortamento preliminare al piano rateale di rimborso del mutuo in cui il cliente ha la piena disponibilità del capitale iniziale. Durante questo periodo, la cui durata è fissata in contratto, il cliente si limita a pagare alle scadenze la sola quota di interessi sulla somma mutuata, al tasso convenuto nel contratto medesimo. |
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Tasso di ingresso |
tasso sul periodo di preammortamento, cioè per il periodo che va dal momento di erogazione del mutuo all'inizio dell'ammortamento dello stesso. |
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Rata |
pagamento che il cliente effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell’importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il mutuo. |
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Interesse di mora |
rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente. |
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(in caso di tasso indicizzato) Parametro di indicizzazione |
Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all’uopo indicate. |
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Spese di istruttoria |
spese per le indagini e l’analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e la forma di finanziamento più opportuna. |
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Spese di perizia |
Spese per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia. |
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Tasso fisso |
tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento. |
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Tasso variabile |
Il tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di mutuo. |
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Tasso Misto |
il tasso di interesse può passare da fisso a variabile a scadenze determinate e a condizioni specificamente indicate nel contratto. |
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Indicatore sintetico di costo (ISC) |
è un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull’ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell'ISC sono ricompresi:
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Cavalese, 31 dicembre 2005
Credits Cassa Rurale Centrofiemme-Cavalese