mutuo ipotecario prima casa

 

FOGLIO INFORMATIVO

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia

MUTUO IPOTECARIO "PRIMA CASA"

 

Sezione I - Informazioni sulla Banca

Denominazione Cassa Rurale CENTROFIEMME – CAVALESE

Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa

sede legale CAVALESE – Piazza C. Battisti, 12

E-mail info@cr-centrofiemme.net

Codice ABI 08057

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4010 5

Registro delle imprese presso Tribunale di TRENTO n. 1270 – Iscrizione CCIAA/REA n. 5371

Registro delle cooperative della Provincia di Trento n. A157606

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Capitale sociale 38.986,38 al 31.12.2005

Riserve 17.312.396,27 al 31.12 2005

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici del servizio

Struttura e funzione economica del mutuo ipotecario "Prima Casa"

Il mutuo ipotecario è un finanziamento a medio lungo termine, caratterizzato dalla concessione a favore della banca di un’ipoteca su immobili a garanzia del rimborso dello stesso. Il debitore rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso fisso, variabile o misto.

La somma messa a disposizione del debitore è utilizzabile per l’acquisto e/o la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire a casa di abitazione.

In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento può essere richiesto – se previsto in contratto – un compenso onnicomprensivo.

L’eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato.

Principali rischi, di carattere generico o specifico, connessi con il mutuo ipotecario

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

Struttura e funzione economica del mutuo ipotecario

Con il contratto di mutuo ipotecario una somma viene erogata dalla banca al cliente, che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento di regola a tasso fisso ed a rate costanti a scadenze concordate. Il finanziamento è assistito da garanzia ipotecaria.

Può ricorrere, sotto forma di adesione o altra forma di stipula, una polizza assicurativa, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, perdita impiego, infortunio e invalidità. Possono altresì ricorrere altre forme di polizza assicurativa quali, ad esempio, RC auto, danni a terzi, danni all’abitazione, etc.

L’eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato.

 

Sezione III – Condizioni economiche dell’operazione

Tasso annuo nominale

Tasso di interesse massimo applicabile (T.A.N)

(fisso)

4,000

Tasso per interessi di mora

Tasso in vigore al momento della mora, maggiorato di 2 punti percentuali.

Indicatore sintetico di costo (I.S.C.)

Misura dell’I.S.C.

4,04025% indicativo rilevato su ipotesi di piano di ammortamento di mutuo di 10.000 € per 10 anni al tasso iniziale del 4,000% con rate semestrali

Per il calcolo dell’I.S.C. del presente foglio informativo si fa riferimento all’anno civile

Durata del contratto

Numero di mesi/anni (compresivi di preammortamento e ammortamento)

Non determinato (di norma massimo 5 anni)

Importo massimo finanziabile:

Non stabilito. Di norma non superiore all’80% del valore dell’ipoteca iscritta sul bene oggetto di garanzia.

Spese accessorie e commissioni

Spese di istruttoria (incluse spese di perizia tecnica e comm. Liquidazione mutuo)

0,20%

minimo € 28,35 massimo € 2.000

Commissione di incasso rata

€ 1,32

Imposta di registro e di bollo

Nella misura tempo per tempo prevista

Spese notarili

Come reclamate dal notaio.

Spese di registro

Secondo la normativa vigente

Rimborso dell’imposta sostitutiva ex art. 15 dpr 601/73

Secondo la normativa vigente

Spese per la comunicazione periodica ex art. 119 d.lgs. 385/93

NESSUNA

Spese per consegna informazione precontrattuale

Non applicate

Spese per rilascio certificazione interessi

Non applicate

Spese per ricerca e copia documentazione

€ 10,00 per singolo documento

Rimborso anticipato

 

Commissioni per estinzione anticipata del mutuo

Nessuna penale

 

Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali.

Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate - Le somme erogate sono temporaneamente poste a garanzia dell’adempimento degli oneri di iscrizione ipotecaria e, ove previsto, della produzione di polizza assicurativa per danni che dovesse subire l’immobile ipotecato. Cessato il vincolo le somme entrano nella piena disponibilità del cliente.

Rimborso - Il mutuo ipotecario deve essere rimborsato - nel corso della durata convenuta - ratealmente, senza necessità di preventiva comunicazione scritta da parte della banca, secondo il piano di ammortamento concordato tra la banca medesima ed il cliente.

Le rate saranno pagate mediante addebito su conto corrente intestato o cointestato al Cliente.

Ipoteca - A garanzia del totale pagamento di tutto quanto dovuto alla banca in dipendenza del mutuo, viene concessa ipoteca, da parte del cliente o di un terzo, su immobili liberi da vincoli o pesi pregiudizievoli.

Verificandosi una diminuzione della capacità cauzionale degli immobili a causa del generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare o per qualsiasi altra causa, può essere richiesto dalla banca lo scioglimento del contratto oppure, se del caso, una integrazione della garanzia ipotecaria, o altra idonea garanzia.

Assicurazione – Il cliente, l’eventuale terzo datore di ipoteca e i loro aventi causa sono obbligati, per tutta la durata del mutuo ipotecario, ad assicurare e mantenere assicurato l’immobile concesso in garanzia contro i danni da incendio, caduta del fulmine e scoppio, presso compagnia di gradimento della banca, per un valore non inferiore a quello di stima della banca medesima. Copia della polizza e della relativa appendice di vincolo a favore della banca devono essere consegnate alla stessa.

Qualora si verifichi taluno degli eventi coperti dall’assicurazione, il cliente, l’eventuale terzo datore di ipoteca e i loro aventi causa devono informarne la banca entro cinque giorni.

Le somme che la compagnia di assicurazione è tenuta a versare alla banca per indennità di perdita o di deterioramento sono vincolate a garanzia di tutto quanto dovuto dal cliente in dipendenza del mutuo.

In caso di inadempimento degli obbligati, la Banca potrà provvedere all’assicurazione ed al pagamento dei premi in luogo ed a spese degli stessi, salvo il diritto di risolvere il mutuo.

Pagamento anticipato - Previa richiesta scritta alla banca con preavviso di almeno 30 giorni, il cliente nonché i suoi eventuali eredi o aventi causa possono estinguere anticipatamente il mutuo ipotecario; in questo caso, se previsto, essi corrispondono alla banca una commissione calcolata sul capitale anticipatamente corrisposto.

Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine - In determinate ipotesi (ad es. inadempimento delle formalità ipotecarie nei termini previsti), la banca ha la facoltà di sciogliere il contratto e, conseguentemente, di pretendere l’immediato pagamento di quanto dovuto, senza necessità di alcuna formalità.

Capitalizzazione di interessi - sulle somme dovute e non pagate alle relative scadenze, come in caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, il mutuatario, senza necessità di costituzione in mora, sarà tenuto a corrispondere l'interesse di mora, nella misura indicata , dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del pagamento. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Modifica delle condizioni economiche – la banca ha la facoltà di modificare unilateralmente in senso sfavorevole al cliente ogni prezzo e condizione economica che regola il contratto, rispettando le disposizioni relative alla trasparenza ed alle norme a tutela del consumatore.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell’attività professionale svolta.

Diritto di ritenzione - La banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratizie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.

Compensazione - Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell’ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente.

Facoltà per la banca di recedere dal contratto (solo se approvato dal cliente) - la Banca potrà recedere in qualsiasi momento dal presente contratto con il preavviso indicato nelle "clausole particolari".

Recupero di spese e di oneri tributari - sono a carico del mutuatario le spese o gli oneri tributari connessi al contratto, le spese che la banca dovesse sostenere per il recupero del proprio credito e comunque in conseguenza dell'inadempimento del mutuatario, nonché le spese relative ad attività compiute dalla banca in ottemperanza a richieste formulate da Autorità giudiziarie o tributarie riguardanti il mutuatario.

 

 

 

LEGENDA:

Nel presente foglio informativo, i termini di seguito elencati hanno i significati rispettivamente indicati.

Ammortamento: è il piano di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.

Rata: pagamento che il cliente effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell’importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il mutuo.

Interesse di mora: rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.

Spese di istruttoria: spese per le indagini e l’analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e la forma di finanziamento più opportuna.

Spese di perizia: spese per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia.

Tasso di ingresso: tasso sul periodo di preammortamento, cioè per il periodo che va dal momento di erogazione del mutuo all'inizio dell'ammortamento dello stesso

Tasso fisso: tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento

Tasso variabile: tasso di interesse che varia in relazione all'andamento del mercato monetario.

Parametro di indicizzazione (in caso di tasso indicizzato): indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all’uopo indicate.

Preammortamento: periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi

Tasso Misto: Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile a scadenze determinate e a condizioni specificamente indicate nel contratto.

Indicatore sintetico di costo (ISC) o, per il credito al consumo, TAEG: è un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull’ammontare del prestito concesso.

Nel calcolo dell'ISC o TAEG sono ricompresi:

-il rimborso del capitale;

\-il pagamento degli interessi;

-le spese di istruttoria;

-di revisione del finanziamento;

-di apertura e chiusura della pratica di credito;

-le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate(se stabilite dal creditore);

-il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l'ottenimento del credito);

-ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.

 

Cavalese, 20 dicembre 2006

Cassa Rurale Centrofiemme-Cavalese

B.ca di Credito Cooperativo S.C.p.A. a R.L.