obbligazioni
scudo 31 step up
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
SCUDO 31 – Step Up
Cod. UIC IT000402259/3
e
Foglio informativo in conformita’ al Decreto
Legislativo 385 del 01/09/93
Per la spiegazione del significato dei termini
tecnico-finanziari contenuti nella presente documentazione si rimanda alla
corrispondente voce della Legenda.
I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE
Denominazione: CASSA RURALE CENTROFIEMME CAVALESE Banca di Credito
Cooperativo – Società Cooperativa
Sede legale: Piazza Cesare Battisti, 12 38033 CAVALESE TN
E-mail: info@cr-centrofiemme.net
Codice ABI 08057
Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4010
5 Iscritta all’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente della
prov. di Trento al n. A157606-CAT. CBA
Registro delle imprese di TRENTO n. 0005371
Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.
Capitale sociale 38.109,18 al 31.12.2004
Riserve 18.078.632,29 al 31.12.2004
Conflitto di interesse: le obbligazioni sono
emesse dalla stessa Cassa Rurale Centrofiemme-Cavalese BCC, soggetto offerente
e collocatore.
II - INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL’EMISSIONE
Art. 1 - Importo e collocamento del prestito,
valore unitario dei titoli, taglio minimo.
Il Prestito Obbligazionario Cassa Rurale Centrofiemme-Cavalese BCC 2006/2009
- Serie SCUDO 31 – Step Up è emesso per massimi Euro 5.000.000,00 (Cinquemilioni)
ed è costituito da massimi n. 5.000 titoli al portatore del valore unitario
di Euro 1.000 (mille) ammessi al sistema di gestione accentrata presso la Monte
Titoli Spa in regime di dematerializzazione, ai sensi del Decreto Legislativo
24 giugno 1998 n. 213 e della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.
Pertanto non potranno essere materialmente emessi. Il taglio minimo sottoscrivibile
e negoziabile sarà pari a Euro 10.000. Tagli più elevati del
minimo saranno consentiti per importi multipli di Euro 1.000. Il collocamento
si apre il giorno 01/03/2006 e si chiude il giorno 31/08/2006. Il collocamento
potrà essere chiuso anticipatamente senza preavviso a discrezione dell’emittente
e comunque al raggiungimento del quantitativo massimo di titoli previsto per
la presente emissione.
Art. 2 - Prezzo e modalità di
emissione e di rimborso dei titoli - Durata del prestito – negoziazione.
Le obbligazioni sono emesse alla pari, per la durata di 36 mesi, che decorrono
dal 01/03/2006. Il prestito obbligazionario verrà rimborsato in un’unica
soluzione alla scadenza finale il 01/03/2009 ed ogni obbligazione sarà rimborsata
alla pari, senza spese. La Cassa Rurale si riserva la facoltà di negoziare
le proprie obbligazioni al di fuori dei mercati regolamentati in contropartita
diretta con la clientela, impegnandosi a fornire alla Clientela, ove richiesto,
le migliori condizioni di prezzo in acquisto e in vendita e relative quantità.
Art. 3 - Godimento del prestito ed interessi.
Il prestito ha godimento 01/03/2006. Le obbligazioni fruttano un interesse
variabile pagabile il 01 marzo di ogni anno, calcolato sulla base dell’anno
civile. Ciascun titolo e’ munito di n. 3 cedole annuali di interessi, scadenti
dal 01/03/2007 al 01/03/2009. Le obbligazioni cessano di essere fruttifere
alla data stabilita per il loro rimborso; le cedole sono infruttifere dopo
la data stabilita per il loro pagamento. Per le sottoscrizioni effettuate in
data successiva alla data di emissione devono essere corrisposti anche i dietimi
maturati dal primo giorno di emissione incluso.
Art. 4 - Regime fiscale.
A norma del D. Lgs.vo 1.4.1996 n. 239 gli interessi sulle obbligazioni, se
di pertinenza di persone fisiche o degli altri soggetti di cui all’art. 2 di
detto decreto, sono assoggettati, con obbligo di rivalsa, all’imposta sostitutiva
del 12,50%. Oltre alle ritenute di legge sono a carico dei possessori dei titoli
e dei loro aventi causa le imposte e tasse che in futuro dovessero colpire
il titolo e i relativi interessi.
Art. 5 - Tassi lordi di interesse.
Il tasso lordo di interesse
annuale della cedole è il seguente:
primo anno è il 3,000%, secondo anno è il
3,500%, terzo anno è il 4,000%.
Il tasso di rendimento effettivo lordo dell’emissione è pari
al 3,623% (netto 3,170%).
Art. 6 - Luogo e modalità di rimborso
dei titoli e di pagamento delle cedole.
Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno
luogo presso l’emittente. Qualora il pagamento degli interessi o del capitale
cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo
giorno lavorativo successivo.
Art. 7 - Prescrizione.
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono dopo 5 anni dalla data di
scadenza delle cedole per quanto riguarda gli interessi, e dopo 10 anni dalla
data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile per quanto riguarda
il capitale.
Art. 8 - Servizio dei prestiti.
Il servizio di gestione presso la Cassa Rurale emittente è gratuito,
salvo il rimborso delle imposte connesse con lo stesso.
Art. 9 - Varie.
Tutte le comunicazioni dell'emittente agli obbligazionisti, tranne quanto
previsto dall'art. 5, sono effettuate, ove non diversamente disposto dalla
legge, mediante avviso pubblicato all’Albo della Cassa Rurale presso la sede
e gli sportelli. Il possesso delle obbligazioni comporta l’accettazione di
tutte le condizioni del presente regolamento. Per qualsiasi controversia fra
gli obbligazionisti e l’Istituto emittente e’ competente il Foro di Cavalese.
Art. 10 - Tassi e rendimenti finanziari:
indicazioni a fini di "trasparenza".
Si precisa che per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno
civile. Il tasso lordo di interesse annuale delle cedole è il seguente:
primo anno 3,000% con scadenza 01.03.2007, secondo anno 3,500% con scadenza
01.03.2008, terzo anno 4,000% con scadenza 01.03.2009. Il
tasso di rendimento effettivo lordo dell’emissione è pari al 3,623%
(netto 3,170%).In relazione ai vigenti obblighi
di trasparenza si sottolinea che l’indicizzazione del tasso comporta l’incostanza
nel tempo degli interessi da corrispondersi tramite le cedole, in relazione
alle oscillazioni del parametro prescelto sui mercati.
Art. 11 – Commissioni e spese.
Non sono previsti oneri aggiuntivi o accessori salvo il recupero di imposte
e tasse, presenti e future, alle quali dovessero comunque essere assoggettate
le obbligazioni.
III - INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL’OPERAZIONE
Art. 12 – Rischi.
Poiché gli strumenti finanziari non sono trattati su alcun mercato
regolamentato, può risultare difficoltoso od impossibile liquidare
lo stesso od apprezzarne il valore effettivo. Il prezzo dell’obbligazione
può subire variazioni a seguito delle fluttuazioni dei tassi di interesse
di mercato. Qualora l’investitore avesse necessità di smobilizzare
l’investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe
rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto/sottoscrizione.
Art. 13 - Garanzie.
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti
dal patrimonio della Cassa Rurale. Le obbligazioni non rappresentano un deposito
bancario e pertanto non sono coperte dalla garanzia, a favore dell’emittente,
di Fondi di Tutela dei Depositi.
LEGENDA
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Obbligazione: |
titolo di debito attraverso il quale
la banca emittente si impegna a scadenza a rimborsare il capitale
raccolto. |
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Obbligazione "Zero coupon": |
titolo senza cedola, il cui rendimento è dato
dalla differenza tra prezzo di sottoscrizione e prezzo di rimborso.
Il titolo è emesso, infatti, a un prezzo inferiore al nominale,
con uno sconto pari al valore attuale del flusso d'interessi figurativi
riconosciuti al sottoscrittore (attualizzato sulla base di un tasso
fisso predeterminato) ed è rimborsato al valore nominale
in un'unica soluzione. |
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Titolo al portatore: |
titolo privo di intestazione. Il possesso
del titolo garantisce la titolarità a chi lo detiene ed é sufficiente
per l'esercizio dei diritti relativi. |
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Titolo nominativo: |
titolo intestato ad una determinata
persona. Solo colui il cui nome è riportato sul titolo è autorizzato
a far valere il titolo stesso. Il trasferimento avviene tramite
una dichiarazione scritta di cessione del diritto e la consegna. |
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Regime di dematerializzazione: |
procedimento tramite il quale gli
strumenti finanziari non sono più rappresentati da certificati
di carta, ma da iscrizioni nei conti di una banca o di un altro
intermediario finanziario detenuti presso società di gestione
accentrata di titoli. |
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Data di godimento: |
giorno a partire dal quale decorrono
gli interessi di una obbligazione. |
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Prezzo "alla pari": |
modalità di determinazione
del prezzo di sottoscrizione di un titolo caratterizzato dall'uguaglianza
tra il valore di emissione e il valore nominale del titolo stesso.
Il termine "alla pari" viene usato anche con riferimento al valore
di rimborso di un titolo: si dice che un titolo é rimborsato
alla pari se il valore di rimborso è pari al valore nominale. |
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Valore nominale: |
valore al quale l'emittente si impegna
a rimborsare i titolo alla scadenza ed è l'importo su cui
si calcolano gli interessi. |
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Rischio ("di tasso", "di
mercato", "di liquidità"): |
rischio di dover accettare una riduzione
del prezzo del titolo, a seguito di variazioni dell’andamento dei
prezzi dovute, ad esempio, al variare dei tassi di interesse (un
aumento dei tassi di mercato comporta una riduzione del valore
di mercato di un titolo e viceversa) oppure qualora l’investitore
intenda procedere alla vendita prima della scadenza (rischio dovuto
alla difficoltà di trovare una controparte disposta a comprare). |
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Rischio di rimborso anticipato (per
i titoli con clausola di rimborso anticipato): |
se l’emittente si riserva la facoltà di
rimborsare anticipatamente il titolo, il sottoscrittore si potrebbe
trovare nelle condizioni di dover accettare il rimborso alla pari
del titolo, nel momento in cui esso offre un rendimento superiore
a quello corrente sul mercato e, di conseguenza, di non poter reinvestire
il capitale rimborsato anticipatamente, per il tempo residuo alla
scadenza, allo stesso tasso di rendimento del titolo rimborsato. |
Credits Cassa
Rurale Centrofiemme-Cavalese