obbligazioni scudo 31 step up

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SCUDO 31 – Step Up

Cod. UIC IT000402259/3

e

Foglio informativo in conformita’ al Decreto Legislativo 385 del 01/09/93

Per la spiegazione del significato dei termini tecnico-finanziari contenuti nella presente documentazione si rimanda alla corrispondente voce della Legenda.

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

Denominazione: CASSA RURALE CENTROFIEMME CAVALESE Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa

Sede legale: Piazza Cesare Battisti, 12 38033 CAVALESE TN

E-mail: info@cr-centrofiemme.net

Codice ABI 08057

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4010 5 Iscritta all’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente della prov. di Trento al n. A157606-CAT. CBA

Registro delle imprese di TRENTO n. 0005371

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Capitale sociale 38.109,18 al 31.12.2004

Riserve 18.078.632,29 al 31.12.2004

Conflitto di interesse: le obbligazioni sono emesse dalla stessa Cassa Rurale Centrofiemme-Cavalese BCC, soggetto offerente e collocatore.

 

II - INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL’EMISSIONE

Art. 1 - Importo e collocamento del prestito, valore unitario dei titoli, taglio minimo.

Il Prestito Obbligazionario Cassa Rurale Centrofiemme-Cavalese BCC 2006/2009 - Serie SCUDO 31 – Step Up è emesso per massimi Euro 5.000.000,00 (Cinquemilioni) ed è costituito da massimi n. 5.000 titoli al portatore del valore unitario di Euro 1.000 (mille) ammessi al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli Spa in regime di dematerializzazione, ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998. Pertanto non potranno essere materialmente emessi. Il taglio minimo sottoscrivibile e negoziabile sarà pari a Euro 10.000. Tagli più elevati del minimo saranno consentiti per importi multipli di Euro 1.000. Il collocamento si apre il giorno 01/03/2006 e si chiude il giorno 31/08/2006. Il collocamento potrà essere chiuso anticipatamente senza preavviso a discrezione dell’emittente e comunque al raggiungimento del quantitativo massimo di titoli previsto per la presente emissione.

Art. 2 - Prezzo e modalità di emissione e di rimborso dei titoli - Durata del prestito – negoziazione.

Le obbligazioni sono emesse alla pari, per la durata di 36 mesi, che decorrono dal 01/03/2006. Il prestito obbligazionario verrà rimborsato in un’unica soluzione alla scadenza finale il 01/03/2009 ed ogni obbligazione sarà rimborsata alla pari, senza spese. La Cassa Rurale si riserva la facoltà di negoziare le proprie obbligazioni al di fuori dei mercati regolamentati in contropartita diretta con la clientela, impegnandosi a fornire alla Clientela, ove richiesto, le migliori condizioni di prezzo in acquisto e in vendita e relative quantità.  

Art. 3 - Godimento del prestito ed interessi.

Il prestito ha godimento 01/03/2006. Le obbligazioni fruttano un interesse variabile pagabile il 01 marzo di ogni anno, calcolato sulla base dell’anno civile. Ciascun titolo e’ munito di n. 3 cedole annuali di interessi, scadenti dal 01/03/2007 al 01/03/2009. Le obbligazioni cessano di essere fruttifere alla data stabilita per il loro rimborso; le cedole sono infruttifere dopo la data stabilita per il loro pagamento. Per le sottoscrizioni effettuate in data successiva alla data di emissione devono essere corrisposti anche i dietimi maturati dal primo giorno di emissione incluso.

Art. 4 - Regime fiscale.

A norma del D. Lgs.vo 1.4.1996 n. 239 gli interessi sulle obbligazioni, se di pertinenza di persone fisiche o degli altri soggetti di cui all’art. 2 di detto decreto, sono assoggettati, con obbligo di rivalsa, all’imposta sostitutiva del 12,50%. Oltre alle ritenute di legge sono a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa le imposte e tasse che in futuro dovessero colpire il titolo e i relativi interessi.

Art. 5 - Tassi lordi di interesse.

Il tasso lordo di interesse annuale della cedole è il seguente:

primo anno è il 3,000%, secondo anno è il 3,500%, terzo anno è il 4,000%.

Il tasso di rendimento effettivo lordo dell’emissione è pari al 3,623% (netto 3,170%).

Art. 6 - Luogo e modalità di rimborso dei titoli e di pagamento delle cedole.

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso l’emittente. Qualora il pagamento degli interessi o del capitale cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 7 - Prescrizione.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono dopo 5 anni dalla data di scadenza delle cedole per quanto riguarda gli interessi, e dopo 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile per quanto riguarda il capitale.

Art. 8 - Servizio dei prestiti.

Il servizio di gestione presso la Cassa Rurale emittente è gratuito, salvo il rimborso delle imposte connesse con lo stesso.

Art. 9 - Varie.

Tutte le comunicazioni dell'emittente agli obbligazionisti, tranne quanto previsto dall'art. 5, sono effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato all’Albo della Cassa Rurale presso la sede e gli sportelli. Il possesso delle obbligazioni comporta l’accettazione di tutte le condizioni del presente regolamento. Per qualsiasi controversia fra gli obbligazionisti e l’Istituto emittente e’ competente il Foro di Cavalese.

Art. 10 - Tassi e rendimenti finanziari: indicazioni a fini di "trasparenza".

Si precisa che per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno civile. Il tasso lordo di interesse annuale delle cedole è il seguente: primo anno 3,000% con scadenza 01.03.2007, secondo anno 3,500% con scadenza 01.03.2008, terzo anno 4,000% con scadenza 01.03.2009. Il tasso di rendimento effettivo lordo dell’emissione è pari al 3,623% (netto 3,170%).In relazione ai vigenti obblighi di trasparenza si sottolinea che l’indicizzazione del tasso comporta l’incostanza nel tempo degli interessi da corrispondersi tramite le cedole, in relazione alle oscillazioni del parametro prescelto sui mercati.

Art. 11 – Commissioni e spese.

Non sono previsti oneri aggiuntivi o accessori salvo il recupero di imposte e tasse, presenti e future, alle quali dovessero comunque essere assoggettate le obbligazioni.

III - INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL’OPERAZIONE

Art. 12 – Rischi.

Poiché gli strumenti finanziari non sono trattati su alcun mercato regolamentato, può risultare difficoltoso od impossibile liquidare lo stesso od apprezzarne il valore effettivo. Il prezzo dell’obbligazione può subire variazioni a seguito delle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato. Qualora l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto/sottoscrizione.

Art. 13 - Garanzie.

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Cassa Rurale. Le obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e pertanto non sono coperte dalla garanzia, a favore dell’emittente, di Fondi di Tutela dei Depositi.

LEGENDA

Obbligazione:

titolo di debito attraverso il quale la banca emittente si impegna a scadenza a rimborsare il capitale raccolto.

Obbligazione "Zero coupon":

titolo senza cedola, il cui rendimento è dato dalla differenza tra prezzo di sottoscrizione e prezzo di rimborso. Il titolo è emesso, infatti, a un prezzo inferiore al nominale, con uno sconto pari al valore attuale del flusso d'interessi figurativi riconosciuti al sottoscrittore (attualizzato sulla base di un tasso fisso predeterminato) ed è rimborsato al valore nominale in un'unica soluzione.

Titolo al portatore:

titolo privo di intestazione. Il possesso del titolo garantisce la titolarità a chi lo detiene ed é sufficiente per l'esercizio dei diritti relativi.

Titolo nominativo:

titolo intestato ad una determinata persona. Solo colui il cui nome è riportato sul titolo è autorizzato a far valere il titolo stesso. Il trasferimento avviene tramite una dichiarazione scritta di cessione del diritto e la consegna.

Regime di dematerializzazione:

procedimento tramite il quale gli strumenti finanziari non sono più rappresentati da certificati di carta, ma da iscrizioni nei conti di una banca o di un altro intermediario finanziario detenuti presso società di gestione accentrata di titoli.

Data di godimento:

giorno a partire dal quale decorrono gli interessi di una obbligazione.

Prezzo "alla pari":

modalità di determinazione del prezzo di sottoscrizione di un titolo caratterizzato dall'uguaglianza tra il valore di emissione e il valore nominale del titolo stesso. Il termine "alla pari" viene usato anche con riferimento al valore di rimborso di un titolo: si dice che un titolo é rimborsato alla pari se il valore di rimborso è pari al valore nominale.

Valore nominale:

valore al quale l'emittente si impegna a rimborsare i titolo alla scadenza ed è l'importo su cui si calcolano gli interessi.

Rischio ("di tasso", "di mercato", "di liquidità"):

rischio di dover accettare una riduzione del prezzo del titolo, a seguito di variazioni dell’andamento dei prezzi dovute, ad esempio, al variare dei tassi di interesse (un aumento dei tassi di mercato comporta una riduzione del valore di mercato di un titolo e viceversa) oppure qualora l’investitore intenda procedere alla vendita prima della scadenza (rischio dovuto alla difficoltà di trovare una controparte disposta a comprare).

Rischio di rimborso anticipato (per i titoli con clausola di rimborso anticipato):

se l’emittente si riserva la facoltà di rimborsare anticipatamente il titolo, il sottoscrittore si potrebbe trovare nelle condizioni di dover accettare il rimborso alla pari del titolo, nel momento in cui esso offre un rendimento superiore a quello corrente sul mercato e, di conseguenza, di non poter reinvestire il capitale rimborsato anticipatamente, per il tempo residuo alla scadenza, allo stesso tasso di rendimento del titolo rimborsato.