obbligazioni
scudo 32 tasso fisso
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
SCUDO 32 – Tasso Fisso
Cod. UIC IT000405630/2
e
Foglio informativo in conformita’ al Decreto
Legislativo 385 del 01/09/93
Per la spiegazione del significato dei termini
tecnico-finanziari contenuti nella presente documentazione si rimanda alla
corrispondente voce della Legenda.
Sezione I - Informazioni
sulla Banca
Denominazione Cassa Rurale CENTROFIEMME – CAVALESE Banca di
Credito Cooperativo - Società Cooperativa sede legale CAVALESE – Piazza
C. Battisti, 12 E-mail info@cr-centrofiemme.net Codice ABI 08057
Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4010 5 Registro
delle imprese presso Tribunale di TRENTO n. 1270 – Iscrizione CCIAA/REA n.
5371 Registro delle cooperative della Provincia di Trento n. A157606 Aderente
al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo. Capitale sociale 38.986,38 al
31.12.2005 Riserve 17.312.396,27 al 31.12 2004
Conflitto di interesse: le obbligazioni sono emesse
dalla stessa Cassa Rurale Centrofiemme-Cavalese BCC, soggetto offerente e
collocatore.
II - INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL’EMISSIONE
Art. 1 - Importo e collocamento del prestito,
valore unitario dei titoli, taglio minimo.
Il Prestito Obbligazionario Cassa Rurale Centrofiemme-Cavalese BCC 2006/2008
- Serie SCUDO 32 – Tasso Fisso è emesso per massimi Euro 5.000.000,00
(Cinquemilioni) ed è costituito da massimi n. 5.000 titoli al portatore
del valore unitario di Euro 1.000 (mille) ammessi al sistema di gestione accentrata
presso la Monte Titoli Spa in regime di dematerializzazione, ai sensi del Decreto
Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre
1998. Pertanto non potranno essere materialmente emessi. Il taglio minimo sottoscrivibile
e negoziabile sarà pari a Euro 10.000. Tagli più elevati del
minimo saranno consentiti per importi multipli di Euro 1.000. Il collocamento
si apre il giorno 01/05/2006 e si chiude il giorno 31/07/2006. Il collocamento
potrà essere chiuso anticipatamente senza preavviso a discrezione dell’emittente
e comunque al raggiungimento del quantitativo massimo di titoli previsto per
la presente emissione.
Art. 2 - Prezzo e modalità di
emissione e di rimborso dei titoli - Durata del prestito – negoziazione.
Le obbligazioni sono emesse alla pari, per la durata di 30 mesi, che decorrono
dal 01/05/2006. Il prestito obbligazionario verrà rimborsato in un’unica
soluzione alla scadenza finale il 01/11/2008 ed ogni obbligazione sarà rimborsata
alla pari, senza spese. La Cassa Rurale si riserva la facoltà di negoziare
le proprie obbligazioni al di fuori dei mercati regolamentati in contropartita
diretta con la clientela, impegnandosi a fornire alla Clientela, ove richiesto,
le migliori condizioni di prezzo in acquisto e in vendita e relative quantità.
Art. 3 - Godimento del prestito ed interessi.
Il prestito ha godimento 01/05/2006. Le obbligazioni fruttano un interesse
fisso pagabile il 01 maggio ed il 1 novembre di ogni anno, calcolato sulla
base dell’anno civile. Ciascun titolo e’ munito di n. 5 cedole di interessi,
scadente dal 01/11/2006 al 01/11/2008. Le obbligazioni cessano di essere
fruttifere alla data stabilita per il loro rimborso; le cedole sono infruttifere
dopo la data stabilita per il loro pagamento. Per le sottoscrizioni effettuate
in data successiva alla data di emissione devono essere corrisposti anche i
dietimi maturati dal primo giorno di emissione incluso.
Art. 4 - Regime fiscale.
A norma del D. Lgs.vo 1.4.1996 n. 239 gli interessi sulle obbligazioni, se
di pertinenza di persone fisiche o degli altri soggetti di cui all’art. 2 di
detto decreto, sono assoggettati, con obbligo di rivalsa, all’imposta sostitutiva
del 12,50%. Oltre alle ritenute di legge sono a carico dei possessori dei titoli
e dei loro aventi causa le imposte e tasse che in futuro dovessero colpire
il titolo e i relativi interessi.
Art. 5 - Tassi lordi di interesse.
Il tasso fisso semestrale lordo di interesse
di ogni cedola è pari al 1,500%.
Art. 6 - Luogo e modalità di rimborso
dei titoli e di pagamento delle cedole.
Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno
luogo presso l’emittente. Qualora il pagamento degli interessi o del capitale
cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo
giorno lavorativo successivo.
Art. 7 - Prescrizione.
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono dopo 5 anni dalla data
di scadenza delle cedole per quanto riguarda gli interessi, e dopo 10 anni
dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile per quanto
riguarda il capitale.
Art. 8 - Servizio dei prestiti.
Il servizio di gestione presso la Cassa Rurale emittente è gratuito,
salvo il rimborso delle imposte connesse con lo stesso.
Art. 9 - Varie.
Tutte le comunicazioni dell'emittente agli obbligazionisti, tranne quanto
previsto dall'art. 5, sono effettuate, ove non diversamente disposto dalla
legge, mediante avviso pubblicato all’Albo della Cassa Rurale presso la sede
e gli sportelli. Il possesso delle obbligazioni comporta l’accettazione di
tutte le condizioni del presente regolamento. Per qualsiasi controversia
fra gli obbligazionisti e l’Istituto emittente e’ competente il Foro di Cavalese.
Art. 10 - Tassi e rendimenti finanziari:
indicazioni a fini di "trasparenza".
Si precisa che per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno
civile. Il tasso annuo lordo nominale d’interesse delle obbligazioni è pari
al 3,000% (netto 2,625%); il tasso annuo lordo di rendimento effettivo è pari
al 3,022% (netto 2,642%)."
Art. 11 – Commissioni e spese.
Non sono previsti oneri aggiuntivi o accessori salvo il recupero di imposte
e tasse, presenti e future, alle quali dovessero comunque essere assoggettate
le obbligazioni. III - INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL’OPERAZIONE
Art. 12 – Rischi.
Poiché gli strumenti finanziari non sono trattati su alcun mercato
regolamentato, può risultare difficoltoso od impossibile liquidare lo
stesso od apprezzarne il valore effettivo. Il prezzo dell’obbligazione può subire
variazioni a seguito delle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato.
Qualora l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento
prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi
diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto/sottoscrizione.
Art. 13 - Garanzie.
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal
patrimonio della Cassa Rurale. Le obbligazioni non rappresentano un deposito
bancario e pertanto non sono coperte dalla garanzia, a favore dell’emittente,
di Fondi di Tutela dei Depositi.
LEGENDA
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Obbligazione: |
titolo di debito attraverso il quale la
banca emittente si impegna a scadenza a rimborsare il capitale raccolto. |
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Obbligazione "Zero coupon": |
titolo senza cedola, il cui rendimento è dato
dalla differenza tra prezzo di sottoscrizione e prezzo di rimborso.
Il titolo è emesso, infatti, a un prezzo inferiore al nominale,
con uno sconto pari al valore attuale del flusso d'interessi figurativi
riconosciuti al sottoscrittore (attualizzato sulla base di un tasso
fisso predeterminato) ed è rimborsato al valore nominale in
un'unica soluzione. |
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Titolo al portatore: |
titolo privo di intestazione. Il possesso
del titolo garantisce la titolarità a chi lo detiene ed é sufficiente
per l'esercizio dei diritti relativi. |
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Titolo nominativo: |
titolo intestato ad una determinata persona.
Solo colui il cui nome è riportato sul titolo è autorizzato
a far valere il titolo stesso. Il trasferimento avviene tramite una
dichiarazione scritta di cessione del diritto e la consegna. |
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Regime di dematerializzazione: |
procedimento tramite il quale gli strumenti
finanziari non sono più rappresentati da certificati di carta,
ma da iscrizioni nei conti di una banca o di un altro intermediario
finanziario detenuti presso società di gestione accentrata di
titoli. |
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Data di godimento: |
giorno a partire dal quale decorrono gli
interessi di una obbligazione. |
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Prezzo "alla pari": |
modalità di determinazione del prezzo
di sottoscrizione di un titolo caratterizzato dall'uguaglianza tra
il valore di emissione e il valore nominale del titolo stesso. Il termine "alla
pari" viene usato anche con riferimento al valore di rimborso di un
titolo: si dice che un titolo é rimborsato alla pari se il valore
di rimborso è pari al valore nominale. |
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Valore nominale: |
valore al quale l'emittente si impegna
a rimborsare i titolo alla scadenza ed è l'importo su cui si
calcolano gli interessi. |
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Rischio ("di tasso", "di
mercato", "di liquidità"): |
rischio di dover accettare una riduzione
del prezzo del titolo, a seguito di variazioni dell’andamento dei prezzi
dovute, ad esempio, al variare dei tassi di interesse (un aumento dei
tassi di mercato comporta una riduzione del valore di mercato di un
titolo e viceversa) oppure qualora l’investitore intenda procedere
alla vendita prima della scadenza (rischio dovuto alla difficoltà di
trovare una controparte disposta a comprare). |
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Rischio di rimborso anticipato (per
i titoli con clausola di rimborso anticipato): |
se l’emittente si riserva la facoltà di
rimborsare anticipatamente il titolo, il sottoscrittore si potrebbe
trovare nelle condizioni di dover accettare il rimborso alla pari del
titolo, nel momento in cui esso offre un rendimento superiore a quello
corrente sul mercato e, di conseguenza, di non poter reinvestire il
capitale rimborsato anticipatamente, per il tempo residuo alla scadenza,
allo stesso tasso di rendimento del titolo rimborsato. |
Cavalese, 28 aprile 2006
Cassa Rurale Centrofiemme-Cavalese
B.ca di Credito
Cooperativo S.C.p.A. a R.L.
Credits Cassa
Rurale Centrofiemme-Cavalese